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L’Oic n.16 prevede che, nel caso in cui
oggetto dell’acquisto è un'unità economico-tecnica (ad esempio uno
stabilimento) e il prezzo stabilito tra le parti si riferisce
all'intera unità considerata nel suo complesso, il valore da
attribuire alle singole immobilizzazioni deve essere determinato in base ai
prezzi di mercato, tenendo conto anche dello stato delle
immobilizzazioni acquisite rispetto allo stato delle immobilizzazioni
equivalenti acquistabili sul mercato cui i prezzi si riferiscono.
Se la somma dei valori determinati per le
singole immobilizzazioni in base al prezzo di mercato dovesse risultare
superiore rispetto al prezzo dell'intera unità economico-tecnica, si deve
ridurre tali valori su base proporzionale in modo che la loro somma sia pari
al prezzo stabilito per l’intera unità economico-tecnica.
Se, invece, la somma di tali valori dovesse
risultare inferiore si dovrà procedere, in maniera analoga, ad un loro
aumento.. Tale aumento è ammissibile solamente a condizione che la
trattativa sia avvenuta tra parti indipendenti e che si ritenga che il
valore sia recuperabile tramite l'uso.
Gli IAS prevedono che i beni in seguito
ad operazioni di aggregazioni di impresa devono essere valutati al fair
value al momento dell’operazione al lordo dell’eventuale effetto di
imposte differite derivanti da un differente valore tra quello di bilancio e
quello riconosciuto fiscalmente. |