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Si
ipotizzi che una società abbia ricevuto un finanziamento da uno dei soci.
Su tale finanziamento si concorda il pagamento di interessi annui.
L’art.26
del DPR 600/1973 prevede l’obbligo di effettuare una ritenuta
d’acconto sugli interessi erogati.
La
ritenuta deve essere operata da:
La
ritenuta va operata all’atto del pagamento dell’interesse.
La
ritenuta deve essere applica nella misura:
-
del
12,50% a titolo di acconto nei confronti delle persone fisiche
non imprenditori;
-
del
12,50% a titolo di imposta nei confronti di soggetti non
residenti sia essi persone fisiche che giuridiche
(salvo eventuali convenzioni bilaterali).
Non
si applica la ritenta nel caso di interessi erogati nei confronti di soci
che detengano la partecipazione nell’ambito del reddito d’impresa.
La
ritenuta effettuata dall’impresa deve essere versata, mediante modello
F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento
degli interessi.
Il
codice tributo da impiegare è 1030 “Ritenute su altri
redditi di capitale diversi dai dividendi”.
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