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La
remunerazione degli amministratori per la propria attività prestata
all’interno dell’impresa può avvenire in due modi diversi:
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con
un compenso di importo fisso, predeterminato;
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con
un compenso variabile stabilito come percentuale di
partecipazione agli utili conseguiti dalla società.
Il
compenso in misura fissa viene pagato con cadenza periodica, ad
esempio ogni mese o annualmente o per tutta la durata della carica. Tale
compenso può essere integrato anche da eventuali gettoni di presenza dovuti
dalla società per la partecipazione dell’amministratore alle riunioni del
consiglio di amministrazione.
La
remunerazione in misura fissa può essere corrisposta sia in denaro
che in natura. I compensi in natura costituiscono retribuzione a
tutti gli effetti sia fiscali che previdenziali.
Quest’ultimi
(denominati in genera fringe benefit) possono consistere nella
concessione anche ad uso personale dell’auto aziendale o nella concessione
di un alloggio per l’amministratore o nel pagamento di un canone di
affitto per l’appartamento usato dall’amministratore.
In
genere il compenso in natura affianca quello in denaro.
Il
compenso variabile è stabilito come percentuale dell’utile
dell’esercizio conseguito dalla società.
La
percentuale viene calcolata sull’utile al netto:
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della
quota di riserva legale;
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di
altre eventuali riserve obbligatorie;
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della
quota di utili destinata a reintegrare il capitale sociale che
risulta ridotto per effetto di eventuali perdite di esercizi
precedenti.
La
retribuzione variabile ha lo scopo di coinvolgere maggiormente gli
amministratori collegando la loro remunerazione ai risultati della gestione.
Chiaramente
se l’esercizio si chiude in pareggio o in perdita gli amministratori non
hanno diritto ad alcuna remunerazione per l’attività svolta.
Non
sembra invece corretto legare il compenso degli amministratori al fatturato
dell’esercizio.
Inoltre
è possibile anche che siano previsti compensi in forma mista, ovvero
parte in misura fissa e parte in misura variabile.
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