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Il
lavoro minorile è disciplinato dalla L. n.977/67. Essa, al fine di
tutelare il lavoro dei bambini e degli adolescenti fissa un’età minima per
l’ammissione al lavoro.
La legge in questione prevedeva, in linea
generale, che i minori possono essere ammessi al lavoro nel momento in
cui ha concluso l’obbligo scolastico e comunque non prima di aver compiuto
il 15° anno di età
La Finanziaria 2007 ha innalzato l’età
minima di ammissione al lavoro a 16 anni. Nonostante la Finanziaria
sia entrata in vigore il 1° gennaio 2007, la norma è connessa all’anno
scolastico 2007/2008 che decorre dal 1° settembre 2007.
Pertanto, secondo quando chiarito dal
Ministero del lavoro (nota protocollo n.9799/2007) dal 1° settembre 2007
l’età minima è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo
di istruzione scolastico e comunque ha compiuto 16 anni di età.
Si ricorda che, secondo la legge, sono
fanciulli i minori che non hanno ancora compiuto il 15° anno di età,
mentre sono adolescenti i minori di età compresa tra i 15 e i 18
anni.
Inoltre, per alcuni lavori, (lavori pesanti,
insalubri, faticosi, pericolosi, ecc.) il limite di età può essere elevato.
I minori, prima di essere immessi al lavoro,
devono essere sottoposti a visita medica preventiva. Le spese di
quest’ultima sono a carico del datore di lavoro.
La violazione delle norme sopra esposte
è punibile con l’arresto non superiore a 6 mesi o con l’ammenda fino a 5.164
euro. |