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Il
principio contabile n.19 che tratta la materia dei debiti, stabilisce che
alla voce D.12 del passivo dello stato patrimoniale relativa
ai debiti tributari, devono essere esposte solamente le
passività per imposte certe e determinate.
IMPOSTE
CHE POSSONO COMPARIRE ALLA VOCE D)12 "DEBITI TRIBUTARI"
Possono
essere indicati alla voce D12) Debiti tributari:
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IVA;
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IRES;
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IRAP;
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Imposte
di fabbricazione;
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Imposte
sostitutive;
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Ritenute
su redditi di lavoro dipendente;
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Ritenute
su redditi di lavoro autonomo;
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Ritenute
su redditi di capitale;
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Debiti
relativi ad accertamenti e contenziosi definitivi.
Qualora
le passività sono relative ad imposte solamente probabili o
incerte esse non possono essere collocate tra i debiti
tributari, ma vanno indicate alla voce B.2 del passivo dello stato
patrimoniale, ovvero tra i fondi per imposte anche differite.
I
debiti per le singole imposte devono essere esposti in bilancio al netto
di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta, tranne nel caso in
cui ne sia stato chiesto il rimborso.
In
quest’ultimo caso gli importi di cui è stato chiesto il rimborso vanno
esposti tra i crediti alla voce C.II.4-bis (crediti tributari).
Lo
schema di stato patrimoniale, impone l’obbligo di indicare separatamente,
per ciascuna voce dei debiti, gli importi esigibili oltre l’esercizio
successivo. Tale criterio dovrà essere rispettato anche per i debiti
tributari.
CRITERIO
DI VALUTAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI
Il
criterio generale di valutazione dei debiti e che essi vanno valutati in
base al valore nominale.
Il
principio contabile n.25, relativo alle imposte sul reddito, conferma tale
criterio e, inoltre, precisa il valore di bilancio dei debiti tributari deve
comprendere anche eventuali soprattasse, pene pecuniarie
ed interessi maturati ed esigibili alla data di bilancio
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