Vai alla home page Scrivici una e-mail Chi sono Collabora col sito
       
Ricerca personalizzata

 

   

Iscriviti alla newsletter


       

Visualizza i nostri approfondimenti  
Accedi ai nostri corsi gratuiti  
Guarda cosa puoi acquistare nell'area shopping  

 
Siti partner:  

 
Utilità  
   
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

   


Gli altri approfondimenti:


Libro consigliato:


 

Approfondimenti

 
 
Debiti tributari - cosa occorre indicare in bilancio a tale voce

 


 
 
 
Approfondimento del 02.03.2010

 

Il principio contabile n.19 che tratta la materia dei debiti, stabilisce che alla voce D.12 del passivo dello stato patrimoniale relativa ai debiti tributari, devono essere esposte solamente le passività per imposte certe e determinate.

 

IMPOSTE CHE POSSONO COMPARIRE ALLA VOCE D)12 "DEBITI TRIBUTARI" 

Possono essere indicati alla voce D12) Debiti tributari:

  • IVA;

  • IRES;

  • IRAP;

  • Imposte di fabbricazione;

  • Imposte sostitutive;

  • Ritenute su redditi di lavoro dipendente;

  • Ritenute su redditi di lavoro autonomo;

  • Ritenute su redditi di capitale;

  • Debiti relativi ad accertamenti e contenziosi definitivi.

 

Qualora le passività sono relative ad imposte solamente probabili o incerte esse non possono essere collocate tra i debiti tributari, ma vanno indicate alla voce B.2 del passivo dello stato patrimoniale, ovvero tra i fondi per imposte anche differite.

 

I debiti per le singole imposte devono essere esposti in bilancio al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta, tranne nel caso in cui ne sia stato chiesto il rimborso.

In quest’ultimo caso gli importi di cui è stato chiesto il rimborso vanno esposti tra i crediti alla voce C.II.4-bis (crediti tributari).

 

Lo schema di stato patrimoniale, impone l’obbligo di indicare separatamente, per ciascuna voce dei debiti, gli importi esigibili oltre l’esercizio successivo. Tale criterio dovrà essere rispettato anche per i debiti tributari.

 

 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI

 

Il criterio generale di valutazione dei debiti e che essi vanno valutati in base al valore nominale.

Il principio contabile n.25, relativo alle imposte sul reddito, conferma tale criterio e, inoltre, precisa il valore di bilancio dei debiti tributari deve comprendere anche eventuali soprattasse, pene pecuniarie ed interessi maturati ed esigibili alla data di bilancio

 

 

 
   

Gli altri approfondimenti sull'argomento:

Debiti di funzionamento

Compensazione debiti e crediti tributari

Limiti alla compensazione tributaria

Compensazione crediti IVA

Compensazione contributi

La compensazione tributaria - come effettuarla

Compensazioni imposte - quadro riassuntivo

Compensazione tributaria

Compensazione debiti e crediti commerciali

La compensazione


 
   

Visualizza gli altri approfondimenti   

 
   
 
 

Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza nessuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001

Il materiale presente sul sito non può essere riprodotto senza esplicito consenso dell'autore

Disclaimer-Privacy

Dott.ssa Rosanna Marchegiani - Via De Jacobis della Torre 17/1 - Pescara- Partita IVA: 01685640680 - Tel.: 0854171076 -

 e-mail: info@MarchegianiOnLine.net