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Il
bilancio d’esercizio deve essere depositato presso il
registro delle imprese.
Tale
obbligo incombe sui seguenti soggetti:
-
società
per azioni;
-
società
in accomandita per azioni
-
società
a responsabilità limitata;
-
società
cooperative e loro consorzi;
-
consorzi
fidi;
-
consorzi
con attività esterna;
-
società
consortili;
-
mutue
assicuratrici;
-
gruppi
europei di interesse economico (GEIE);
-
enti
autonomi lirici, istituzioni concertistiche trasformate in fondazioni di
diritto.
L’obbligo,
per tanto, non riguarda le imprese individuali, le società semplici, le
società di fatto, le società di persone.
Per queste ultime occorre ricordare, tuttavia, che se i soci
illimitatamente responsabili sono società per azioni, società in
accomandita per azioni o società a responsabilità limitata è necessario
redigere e depositare il bilancio consolidato.
Le
società estere con sede secondaria in Italia sono obbligate alla
pubblicazione del bilancio d’esercizio della società e dell’eventuale
bilancio consolidato. Entrambi, nonché le relative note illustrative,
devono essere tradotte in italiano.
In
tutti i casi nei quali il deposito del bilancio è obbligatorio, esso deve
essere effettuato presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione
la società ha la propria sede legale.
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