COS’E’
LA COMPENSAZIONE
La
parola compensazione sta ad indicare un bilanciamento di elementi
opposti.
Sotto
il profilo giuridico la compensazione è un istituto grazie al quale i
crediti reciproci, fino alla concorrenza dello stesso valore, si annullano a
vicenda.
Ad
esempio:
se
A ha un credito di 1.000 verso B e B, a sua volta, ha un credito di 1.000
verso A, i due crediti si possono compensare in modo tale che A non paga
nulla a B e viceversa.
Se,
invece, A ha un credito di 1.500 verso B e B, a sua volta, a un credito di
1.000 verso A, i due soggetti possono decidere di compensare tali crediti e
B deve pagare solamente 500 euro ad A.
LA
COMPENSAZIONE TRA DEBITI E CREDITI TRIBUTARI
Da
un punto di vista fiscale, il contribuente che vanta un credito nei
confronti dell’erario può compensarlo con eventuali debiti nei
confronti dello stesso.
La
compensazione può essere effettuata da tutti i contribuenti, sia
privati che titolari di partita IVA.
CREDITI
COMPENSABILI
Possono
formare oggetto di compensazione i crediti relativi a:
DEBITI
COMPENSABILI
Possono
formare oggetto di compensazione i debiti che debbono essere pagati
con il modello F24 e che emergono da una dichiarazione o da una denuncia
periodica, ovvero:
-
IRPEF;
-
IRES;
-
IRAP;
-
addizionale
regionale e comunale all’IRPEF;
-
ritenute
alla fonte;
-
IVA;
-
imposte
sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
-
interessi
dovuti in caso di pagamento rateale;
-
contributi
assistenziali e previdenziali;
-
premi
INAIL;
-
ICI
(nel caso in cui il Comune abbia sottoscritto una convenzione con
l’Agenzia delle Entrate);
-
somme
dovute a titolo di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale;
-
sanzioni;
-
somme
dovute a seguito di ravvedimento operoso;
-
somme
dovute a seguito di controllo automatico della dichiarazione;
-
somme
dovute a seguito di controllo formale della dichiarazione;
-
diritto
annuale CCIAA;
-
tassa
CC.GG. annuale per vidimazione di registri da parte di società di capitali.
Non
possono formare oggetto di compensazione le somme da versare
con il modello F23 come l’imposta di bollo, l’imposta di registro e
quei tributi per i quali la compensazione è espressamente vietata.
COMPENSAZIONE
E ICI
I
crediti ICI non sono compensabili.
|