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L’obbligazione
è un vincolo giuridico patrimoniale per effetto del quale una
persona (il debitore) è tenuta a dare, fare o non fare una certa cosa a
favore di un’altra persona (il creditore).
Si
parla di estinzione di una obbligazione quando la stessa cessa e il
debitore è liberato.
Esistono
vari modi di estinzione delle obbligazioni e tra essi c’è la compensazione
disciplinata agli articoli 1241 e seguenti del codice civile.
La
compensazione si ha quando due persone sono obbligate l’una verso
l’altra e i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti.
Esempio:
A
ha un debito verso B per 500 euro;
B
ha un debito verso A per 800 euro.
Per
effetto della compensazione B deve ad A solamente 300 euro (800 – 500).
La
compensazione può essere di tre tipi:
-
legale;
-
giudiziaria;
-
volontaria.
Si
parla di compensazione legale quando essa avviene per espressa
previsione di legge. La compensazione legale, disciplinata all’art.1243
del Codice civile, è ammessa solamente a determinate condizioni.
Infatti,
affinché ci possa essere la compensazione legale è necessario che i debiti
siano:
-
omogenei,
ovvero della stessa specie. Ad esempio somme di denaro contro somme di
denaro o cose fungibili dello stesso genere (grano contro grano, olio
contro olio, ecc..);
-
liquidi,
ovvero determinati nel loro ammontare;
-
esigibili,
ovvero scaduti.
La
compensazione è giudiziale quando viene disposta dal giudice.
Ad esempio, quando manca uno dei requisiti per la compensazione legale come
la liquidità, ma il credito è considerato di facile e pronta liquidazione,
la compensazione può essere disposta dal giudice (art.1243 del Codice
civile, 2° comma).
Infine
la compensazione è volontaria quando viene effettuata per
espressa volontà delle parti. In questo caso non è necessario che
ricorrano i requisiti previsti dalla legge perché si possa dar seguito alla
compensazione. Anzi, l’art.1252 del Codice civile stabilisce che le parti
possono stabilire preventivamente le condizioni della compensazione.
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