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Supponiamo
che un’impresa B sia cliente e fornitrice, al tempo stesso, di un’altra
impresa che chiameremo A.
Ora
ipotizziamo che A abbia un credito nei confronti di B per merce
consegnatagli per un importo di 1.000 euro e, al tempo stesso abbia un
debito per dei materiali acquistati da B per 1.200 euro.
Nella
contabilità di A, avremo:
Cliente
B
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Fornitore
B
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1.000
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1.200
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L’impresa
A può, contabilmente, compensare il credito vantato verso B con il suo
debito nei confronti di B, cioè effettuare una somma algebrica dei due
valori, ed esporre in bilancio solamente il debito residuo di 200 euro?
La
risposta è no.
La
compensazione dei debiti e dei crediti commerciali, da un punto di vista
contabile non è ammissibile: l’art.2423-ter del codice civile prevede
espressamente che sono vietati i compensi di partite. Essi, infatti,
finirebbero con l’influire sulla chiarezza dell’informazione che la
contabilità, prima, e il bilancio poi, devono fornire.
Questa
regola generale prevede una sola eccezione: ed è quella che la
compensazione possa essere effettuata da un punto di vista legale.
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