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Compensazione crediti IVA - i limiti di cui occorre tenere conto

 


 
 
Approfondimento del 23.01.2010

 

In caso di compensazione, da parte del contribuente, tra i crediti per imposte e contributi con i relativi debiti, occorre tenere presente che la compensazione è ammessa entro il limite massimo annuo di € 516.456,90.

 

Ulteriori limitazioni si applicano nel caso in cui la compensazione riguardi un credito IVA. Le vediamo brevemente di seguito.

 

Di norma, il contribuente può procedere alla compensazione dei crediti per imposte e contributi con i relativi debiti a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo in cui si è formato il credito. Tuttavia, qualora il contribuente voglia compensare un debito per imposte e contributi, con un credito IVA occorre tenere presente che, per importi superiori a 10.000 euro annui, il credito è utilizzabile dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

 

Inoltre, sempre nel caso di compensazione con un credito IVA per importi superiori a 15.000 euro annui è richiesta l’apposizione del visto di conformità o l’attestazione del soggetto che esercita il controllo contabile.

Questa disposizione è stata introdotta dalla L.102/2009 e ha lo scopo di ostacolare il fenomeno della compensazione dei crediti inesistenti.

 

Il visto di conformità può essere apposto dagli iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei consulenti del lavoro, dai responsabili fiscali dei Caf, dai soggetti iscritti nei ruoli degli esperti delle Camere di Commercio.

 

Tali soggetti devono controllare:

  • la regolare tenuta della contabilità;

  • la conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sul reddito e dell’IVA;

  • la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

 

Non si tratta di un controllo di merito, ma di un semplice controllo formale.

 

I soggetti abilitati possono rilasciare il visto di conformità solamente se risultano tutelati da una polizza professionale con un massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità e, in ogni caso, non inferiore a 1.032.913,80 euro.

 

In alternativa al visto di conformità, le società sottoposte all’obbligo del controllo contabile, ai sensi dell’art.2409-bis del Codice civile, possono far sottoscrivere la dichiarazione IVA, oltre che dal legale rappresentante, anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile, i quali devono aver effettuato gli stessi controlli previsti nell’ipotesi di apposizione del visto di conformità.

 
   
   

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