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In
caso di compensazione, da parte del contribuente, tra i crediti per imposte
e contributi con i relativi debiti, occorre tenere presente che la
compensazione è ammessa entro il limite massimo annuo di €
516.456,90.
Ulteriori
limitazioni si applicano nel caso in cui la compensazione riguardi un credito
IVA. Le vediamo brevemente di seguito.
Di
norma, il contribuente può procedere alla compensazione dei crediti
per imposte e contributi con i relativi debiti a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui si è chiuso il periodo in cui si è formato il
credito. Tuttavia, qualora il contribuente voglia compensare un
debito per imposte e contributi, con un credito IVA occorre tenere
presente che, per importi superiori a 10.000 euro annui, il credito
è utilizzabile dal giorno 16 del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione.
Inoltre,
sempre nel caso di compensazione con un credito IVA per importi
superiori a 15.000 euro annui è richiesta l’apposizione del visto
di conformità o l’attestazione del soggetto che esercita il
controllo contabile.
Questa
disposizione è stata introdotta dalla L.102/2009 e ha lo scopo di
ostacolare il fenomeno della compensazione dei crediti inesistenti.
Il
visto di conformità può essere apposto dagli iscritti agli albi dei
dottori commercialisti ed esperti contabili, dei consulenti del
lavoro, dai responsabili fiscali dei Caf, dai soggetti iscritti
nei ruoli degli esperti delle Camere di Commercio.
Tali
soggetti devono controllare:
-
la
regolare tenuta della contabilità;
-
la
conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai
fini delle imposte sul reddito e dell’IVA;
-
la
corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle
risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla
relativa documentazione.
Non
si tratta di un controllo di merito, ma di un semplice controllo formale.
I
soggetti abilitati possono rilasciare il visto di conformità solamente se
risultano tutelati da una polizza professionale con un massimale adeguato
al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità e,
in ogni caso, non inferiore a 1.032.913,80 euro.
In
alternativa al visto di conformità, le società sottoposte all’obbligo
del controllo contabile, ai sensi dell’art.2409-bis del Codice civile,
possono far sottoscrivere la dichiarazione IVA, oltre che dal legale
rappresentante, anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile,
i quali devono aver effettuato gli stessi controlli previsti nell’ipotesi
di apposizione del visto di conformità. |