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Compensazioni imposte - quadro riassuntivo

 


 
 
 
Approfondimento del 23.01.2010

 

Presentiamo, con l’ausilio di una tabella, un quadro di sintesi delle principali regola da ricordare nell’effettuare la compensazione tra debiti e crediti tributari.

 

Chi può effettuare la compensazione

 

Tutti i contribuenti, sia privati che titolari di partita IVA.

Quali crediti sono compensabili

  • IRPEF

  • IRES

  • IRAP

  • addizionale comunale e regionale all’IRPEF

  • IVA

  • contributi previdenziali

  • contributi INAIL

 

Quali debiti sono compensabili

  • IRPEF

  • IRES

  • IRAP

  • addizionale regionale e comunale all’IRPEF

  • ritenute alla fonte

  • IVA

  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA

  • interessi dovuti in caso di pagamento rateale

  • contributi assistenziali e previdenziali

  • premi INAIL

  • ICI (nel caso in cui il Comune abbia sottoscritto una convenzione con l’Agenzia delle Entrate)

  • somme dovute a titolo di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

  • sanzioni

  • somme dovute a seguito di ravvedimento operoso

  • somme dovute a seguito di controllo automatico della dichiarazione

  • somme dovute a seguito di controllo formale della dichiarazione

  • diritto annuale CCIAA

  • tassa CC.GG. annuale per vidimazione di registri da parte di società di capitali

 

Limiti alla compensazione

Il contribuente può procedere alla compensazione dei crediti per imposte e contributi con i relativi debiti a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo in cui si è formato il credito.

Qualora il contribuente voglia compensare un debito per imposte e contributi, con un credito IVA per importi superiori a 10.000 euro annui, il credito è utilizzabile dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

 

La compensazione è ammessa entro il limite massimo annuo di € 516.456,90.

Nel caso di compensazione con un credito IVA per importi superiori a 15.000 euro annui è richiesta l’apposizione del visto di conformità o l’attestazione del soggetto che esercita il controllo contabile.

 

I crediti risultanti dai modelli DM 10/2 possono essere utilizzati in compensazione fino a 12 mesi dalla data di scadenza della denuncia dalla quale essi risultano.

 

I crediti che derivano dal modello Unico possono essere utilizzati fino alla data della scadenza di presentazione della successiva dichiarazione.

 

Nel caso in cui la compensazione tributaria venga effettuata avvalendosi di crediti INAIL essi possono essere utilizzati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.

 

Come si effettua la compensazione

La compensazione viene effettuata con la compilazione del modello F24.

 

 
   

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