Il
contribuente può procedere alla compensazione dei crediti per
imposte e contributi con i relativi debiti a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui si è chiuso il periodo in cui si è
formato il credito.
Qualora
il contribuente voglia compensare un debito per imposte e
contributi, con un credito IVA per importi superiori a 5.000
euro annui, il credito è utilizzabile dal 10 giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
IVA.
La
compensazione è ammessa entro il limite massimo annuo di
€ 700.000.
Nel
caso di compensazione con un credito IVA per importi
superiori a 5.000 euro annui è richiesta l’apposizione
del visto di conformità o l’attestazione del soggetto che
esercita il controllo contabile.
I
crediti nei
confronti dell'INPS risultanti dai modelli DM 10/2 possono essere
utilizzati in compensazione fino a 12 mesi dalla data di scadenza
della denuncia dalla quale essi risultano.
I
crediti nei confronti dell'INPS risultanti dal modello Unico possono essere
utilizzati fino alla data della scadenza di presentazione della
successiva dichiarazione.
Nel
caso in cui la compensazione tributaria venga effettuata avvalendosi
di crediti INAIL essi possono essere utilizzati fino al
giorno precedente la successiva autoliquidazione.
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