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Sotto l’aspetto fiscale i diritti di
brevetto industriali sono disciplinati nell’ambito dei beni immateriali
(art.103 TUIR).
Essi hanno un trattamento analogo a quello
delle opere dell'ingegno, dei processi, formule e informazioni relativi
ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico.
Per queste categorie di beni immateriali,
fiscalmente, è ammessa la deduzione di una quota di ammortamento non
superiore al 50% del costo. Il limite in questione è stato aumentato con
l’entrata in vigore del D.L.233/2006. In precedenza era deducibile una quota
di ammortamento non superiore ad un terzo del costo.
La nuova misura massima dell’ammortamento dei
brevetti industriali si applica a partire dalla data di entrata in vigore
del decreto e, dunque, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno
solare a partire dal 2006. Tuttavia la nuova disposizione riguarda i soli
brevetti industriali registrati alla data di entrata in vigore del
decreto o nei 5 anni precedenti.
Di conseguenza ai fini fiscali occorre
distinguere tra i brevetti industriali la cui registrazione è avvenuta al
massimo nel quinquennio precedente e i brevetti industriali registrati prima
dei cinque anni precedenti il 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del
D.L.233/2006). I primi potranno essere ammortizzati nella misura del 50%,
mentre per i secondi si dovrà continuare a dedurre quote di ammortamento non
superiori a un terzo del costo.
Esempio:
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Costo del brevetto registrato nei 5 anni precedenti
il 04 luglio 2006 |
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10.000 |
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Quota di ammortamento massima annua |
10.000 x 50% |
5.000 |
Si ricorda, infine, che poiché i diritti di
brevetto industriale rientrano tra beni immateriale non è applicabile nei
loro confronti la deduzione integrale del costo nell’esercizio di
sostenimento nel caso in cui esso non superi i 516,46 euro. |