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Approfondimenti

 
 
Costi per acquisizione di commesse - le regole per la loro esposizione in bilancio secondo l'Oic 24

 


 
 
 
Approfondimento del 25.10.2008

 

I costi sostenuti per l’acquisizione di commesse non sono capitalizzabili secondo l’Oic24.

 

Tra tali costi si includono quelli relativi a studi, ricerche e costi di partecipazione a gare di appalto. Essi devono essere portati al Conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti poiché si tratta di costi ricorrenti e necessari per la normale attività dell’impresa.

 

I costi sostenuti per l’acquisizione di commesse che siano riferibili ad una commessa definita, a condizione che l’assegnazione di tale commessa all’impresa avvenga entro la data di redazione del bilancio o comunque a tale data sia ragionevolmente certa, possono essere considerati costi pre-operativi e, come tali, essere trattati secondo quanto previsto per i lavori in corso su ordinazione a condizione si tratti di costi recuperabili attraverso il margine generato dalla commessa.

 

I lavori in corso su ordinazione possono essere capitalizzati con il criterio dello stato di avanzamento o con quello della commessa completata.

 

Nel primo caso i costi e i ricavi sono attributi agli esercizi nei quali è svolta l’attività. In questo caso i costi pre-operativi devono essere trattati come rimanenze.

Nel secondo caso i ricavi sono contabilizzati solamente nel momento in cui l’opera è completata, mentre i costi sono rilevati nel momento del loro sostenimento. In questo caso i costi pre-operativi vanno differiti ed ammortizzati in relazione all’avanzamento dei lavori determinato con le modalità specifiche previste per l’applicazione del criterio della percentuale di completamento.

 
   

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