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I costi sostenuti per l’acquisizione di
commesse non sono capitalizzabili secondo l’Oic24.
Tra tali costi si includono quelli
relativi a studi, ricerche e costi di partecipazione a gare di
appalto. Essi devono essere portati al Conto economico dell’esercizio in
cui sono sostenuti poiché si tratta di costi ricorrenti e necessari per la
normale attività dell’impresa.
I costi sostenuti per l’acquisizione di
commesse che siano riferibili ad una commessa definita, a
condizione che l’assegnazione di tale commessa all’impresa
avvenga entro la data di redazione del bilancio o comunque a tale data
sia ragionevolmente certa, possono essere considerati costi pre-operativi
e, come tali, essere trattati secondo quanto previsto per i lavori in corso
su ordinazione a condizione si tratti di costi recuperabili attraverso il
margine generato dalla commessa.
I lavori in corso su ordinazione possono
essere capitalizzati con il criterio dello stato di avanzamento
o con quello della commessa completata.
Nel primo caso i costi e i ricavi sono
attributi agli esercizi nei quali è svolta l’attività. In questo caso i
costi pre-operativi devono essere trattati come rimanenze.
Nel secondo caso i ricavi sono contabilizzati
solamente nel momento in cui l’opera è completata, mentre i costi sono
rilevati nel momento del loro sostenimento. In questo caso i costi
pre-operativi vanno differiti ed ammortizzati in relazione
all’avanzamento dei lavori determinato con le modalità specifiche previste
per l’applicazione del criterio della percentuale di completamento. |