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La legge 388/2000, all’art.114 comma 3 prevede
che gli accantonamenti per gli oneri a fronte di bonifica ai sensi
dell’art.9 del Decreto del Ministero dell’ambiente n.471/1999 costituiscono
un onere pluriennale che, ai fini civilistici, va ammortizzato in un
periodo non superiore a 10 anni. Questi costi sono sostenuti
dall’impresa per rimediare ad un comportamento omissivo precedente in
materia di tutela dell’ambiente. Essi sono per natura costi di competenza di
esercizi passati che la legge ha consentito di capitalizzare.
Il costo capitalizzato va iscritto in bilancio
alla voce “Altre immobilizzazioni immateriali”.
Fiscalmente tali costi non sono
ammortizzabili.
Essi non sono capitalizzabili
neppure secondo gli IAS. |