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Gli
oneri accessori sostenuti per ottenere finanziamenti (quali le spese
di istruttoria, l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio
termine, e tutti gli altri costi iniziali), possono essere capitalizzati
come “altre immobilizzazioni immateriali”.
Se
una volta capitalizzati tali costi, il finanziamento non dovesse essere
concesso, il costo deve essere imputato a Conto economico.
Gli
oneri accessori su finanziamento devono essere ammortizzati tenendo conto
della durata dei relativi finanziamenti.
Possono
essere impiegati vari criteri per il calcolo della quota di ammortamento
annua. Il metodo da preferirsi è quello basato su modalità finanziarie,
tuttavia si può usare anche il metodo a quote costanti se i risultati
che si ottengono applicando i due diversi metodi non divergono sensibilmente.
Non
possono essere considerati oneri accessori di finanziamento i disaggi di
emissione relativi a prestiti obbligazionari.
Per
gli IAS tali costi rappresentano una componente da considerare ai
fini della valutazione secondo il costo ammortizzato del finanziamento
ricevuto.
A
tale proposito si veda anche la R.M. 271 del 02/10/1978 secondo la quale le
spese sostenute per un mutuo contratto per l’acquisto di beni
strumentali vanno considerate come oneri accessori di diretta
imputazione che non possono essere sgravate in un unico
esercizio, ma vanno sommate al costo dei beni stessi per l’ammortamento
secondo i coefficienti previsti in tabella.
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