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La voce “altre immobilizzazioni immateriali”
rappresenta una posta residuale nella quale vanno inserite quelle
immobilizzazioni immateriali che non possono essere collocate nelle altre
voci a causa della loro natura.
Lo schema di bilancio previsto dall’art.2424
del Codice civile include tra le immobilizzazioni immateriali (B.I)
la voce “altre” nella quale devono essere indicate quelle
immobilizzazioni immateriali che per loro natura non possono essere indicate
nelle voci precedenti.
Rientrano tra le altre immobilizzazioni
immateriali:
-
i costi per acquisizione di
commesse e i costi pre-operativi;
-
i costi per migliorie e per spese
incrementative su beni di terzi;
-
gli oneri accessori su finanziamenti;
-
i costi per il finanziamento e il
riposizionamento di cespiti;
-
i costi per il software.
Anche per questa categoria di immobilizzazioni
immateriali, avente una natura residuale rispetto alle altre, valgono le
regole consuete secondo le quali un costo è capitalizzabile solamente se si
prevede che esso possa produrre per l’impresa dei benefici nell’arco di
più esercizi.
L’ammortamento dei costi iscrivibili
tra le altre immobilizzazioni immateriali deve essere effettuato tenendo
conto del periodo produttivo di utilità per l'impresa.
Al termine di ogni esercizio occorre
verificare se permangano le condizioni per l’iscrizione di tali costi
nell’attivo e in caso contrario occorre procedere ad una loro svalutazione. |