|
I
costi sostenuti per trasferire o riposizionare uno o più cespiti o
intere linee produttive o stabilimenti nell’ambito di un
nuovo lay-out della produzione non sono capitalizzabili. Non sono
capitalizzabili neppure i costi relativi a trasferimenti per cessata
locazione o per necessità di sgombero dei locali prima occupati.
Unica
eccezione alla regola è data dal caso in cui si ritiene che
l’operazione in questione possa comportare un beneficio futuro
misurabile in termini di ampliamento o miglioramento della capacità
produttiva dell'impresa che si rifletta in una riduzione dei costi di
produzione sostenuti.
L’ammortamento
di tali costi deve avvenire in un periodo compreso tra 3 e 5 anni.
Secondo
lo IAS 16 tali costi non sono capitalizzabili.
|