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Domanda: Cosa deve
intendersi, nella interpretazione dell'articolo 24, lettera d), del Codice
della privacy (D.Lgs.196/2003), per dati relativi allo svolgimento di una
attività economica, quale ipotesi di esclusione dell'obbligo di acquisizione
del consenso da parte dell'interessato?
Risposta: Tale eccezione
deve essere intesa nel senso della non necessarietà del consenso
dell'interessato, qualora il trattamento dei dati concerna informazioni
strumentali e funzionali allo svolgimento di attività economiche.
Il termine attività economiche
deve intendersi riconducibile alle informazioni sulla solvibilità, sullo
stato di insolvenza di una impresa e sulla correttezza commerciale.
Tale deroga non può superare l'articolata disciplina del segreto aziendale e
industriale, per espressa disposizione di legge.
Domanda: Siamo una Società
di elaborazione dati che gestisce le contabilità di aziende, dichiarazioni
dei redditi, paghe, iscrizioni all'INPS, alla C.C.I.A.A., al Tribunale, ai
sindacati, paghe per i dipendenti, ecc.. In merito alla nostra attività
quali sono le incombenze da espletare riguardo alla normativa sulla privacy?
Risposta: Le attività da
voi gestite rientrano senza dubbio nell'ambito di applicazione del Codice
della privacy.
In un contesto tipo nel quale in genere si opera, deve essere fatta una
primissima valutazione, prima di procedere nell'attuazione negli adempimenti
imposti dalla legge, di come è strutturata la gestione organizzativa dei
servizi da voi prestati, di quali siano le figure soggettive dedicate ai
trattamenti (titolare, responsabile e incaricati) e predisporre,
eventualmente, precise deleghe e mansionari per gli incaricati.
Inoltre, per ciascuna attività
deve essere fatta una puntuale valutazione su:
1) quali tipi di dati personali vengono trattati;
2) quale è l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati (per esempio alla
pubblica amministrazione);
3) se vengono trattati dati sensibili (vi facciamo notare, ad esempio, che
nella gestione delle buste paga, se nelle stesse è riportata la delega per
la trattenuta sindacale, quello è un dato sensibile; altra problematica
legata ai dati sensibili è la gestione della sorveglianza sanitaria
nell'ambito delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: vedi, al
proposito, un intervento nei "saggi" del nostro sito);
4) se vengono effettuati trattamenti incompatibili con le finalità di
raccolta (ad esempio: nel caso di dati raccolti per le buste paga,
utilizzati, anche, per compilare mailing di invio di pubblicazioni, ecc.).
Dopo la valutazione, occorre
passare alla gestione degli adempimenti.
Per una gestione di trattamenti in conformità al Codice della privacy,
inoltre, non deve assolutamente essere trascurato l'aspetto della sicurezza
degli archivi.
Domanda: L'informazione
dell'iscrizione di un'impresa ad una Associazione Sindacale di Categoria non
è un dato sensibile in quanto riguarda le imprese e, quindi persone
giuridiche?
Pensiamo, infatti, che tra gli
obiettivi generali del Codice della privacy è indicata la tutela della
riservatezza delle persone fisiche, e nella identificazione dei dati
sensibili (art. 4, comma 1 lett. d) si parla di dati che si possono riferire
solo a persone fisiche (convinzioni religiose, eccetera, origine razziale,
etnica, organizzazioni a carattere religioso, filosofico politico, eccetera,
salute, sesso). Sembrerebbe, quindi, si possa tener fuori l'iscrizione di
un'Impresa ad una Associazione di categoria.
Risposta: Il Codice sulla
privacy si applica sia alle persone fisiche, sia ad enti, persone giuridiche
e associazioni; l'articolo 4 considera dato sensibile quello idoneo a
rivelare, tra l'altro, l'appartenenza a sindacati o ad associazioni
sindacali.
Ciò è confermato tanto dall'art. 1 ("Chiunque ha diritto alla protezione
dei dati personali che lo riguardano"), quanto dall'art. 4, comma 1,
lettera h, che espressamente definisce "interessato" le persone
fisiche, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni.
L'iscrizione ad un'associazione di categoria è, pertanto, dato sensibile,
sia se riferito a persone che ad aziende.
Si deve evidenziare, tuttavia,
che l'art. 26, comma 3, del Codice precisa che, sebbene dati sensibili, i
dati riguardanti l'adesione di associazioni e organizzazioni a carattere
sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o
confederazioni a carattere sindacale o di categoria possono essere trattati
senza il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante; il ché
conferma quanto detto innanzi.
Domanda: Per una generica
azienda, i dati necessari a tenere scritture contabili riguardanti persone
fisiche (es: idraulico che fa una riparazione) si possono considerare
pubblici e quindi non soggetti a consenso? (tra questi, di norma c'è il
codice fiscale).
Risposta: Più che
pubblici, tali dati dovrebbero essere considerati "dati relativi allo
svolgimento di attività economiche" e quindi esclusi - dall'articolo 24,
comma 1, lett. d), - dall'obbligo di acquisizione del consenso
dell'interessato.
Resta fermo, invece, l'obbligo di fornire una completa informativa ai sensi
dell'art. 13 del Codice della privacy.
Domanda: Molte aziende,
nello svolgimento del servizio paghe chiedono ai dipendenti di comunicare
l'eventuale iscrizione al sindacato per l'effettuazione della trattenuta;
questo può essere considerato un dato sensibile e quindi devono richiedere
l'autorizzazione preventiva del Garante (art 26)? Se non lo ottengono entro
30 giorni (rigetto) cosa devono fare?
Risposta: L'autorizzazione
non è più necessaria, in quanto il Garante ha rilasciato, in materia di dati
relativi allo svolgimento del rapporto di lavoro, una autorizzazione, in via
generale e preventiva.
Ciò è accaduto anche per molti
altri settori.
Domanda: Nella formula per
l'acquisizione del consenso degli interessati occorrerà aggiungere, se
rivolta a persone giuridiche, il titolo di rappresentatività del
sottoscrivente?
Risposta: Si, purché sia
il legale rappresentante della società.
Domanda: Vorrei porre i
seguenti quesiti sul Codice della privacy:
I dati della mia clientela di
Studio legale consistono unicamente in generalità, codice fiscale e
partita IVA, che richiedo ai fini della fatturazione.
Le altre notizie, che occorrono
per la causa, vengono inserite unicamente negli atti giudiziari e la loro
riservatezza è già coperta dal segreto professionale. A quali adempimenti
sono tenuto?
Risposta: La notifica al
Garante non è necessaria.
Neanche il consenso è necessario
per il trattamento dei dati comuni, fermo restando l'obbligo di ottenere per
iscritto quello al trattamento dei dati sensibili.
È obbligatorio, comunque, informare l'interessato ai sensi dell'articolo 13
e rispettare i principi di cui all'articolo 11.
D: 2) Una Società
Cooperativa che svolge attività di raccolta del prestito sociale chiede a
ciascun socio prestatore generalità e titolo di studio. I dati vengono
semplicemente registrati ai fini della gestione del conto. A quali
adempimenti è tenuta?
R: Se i dati non sensibili
raccolti sono strettamente necessari all'adempimento di obblighi
contrattuali, ferma restando l'informativa, non è necessario il consenso.
Anche la notifica al Garante non è necessaria, ma rimane in vigore l'obbligo
del rispetto dei principi affermati dall'art. 11.
D: 3) Un'impresa di
ristorazione chiede ai propri clienti i dati necessari alla stipula del
contratto e alla fatturazione dei servizi (denominazione, sede, codice
fiscale, partita IVA). A quali adempimenti è tenuta?
R: Deve dare l'informativa
agli interessati (chiarendo che l'unica finalità è quella legata al
contratto) senza obbligo di consenso. La notifica al Garante, invece, non è
necessaria.
D: 4) Un'impresa di
emissione buoni pasto ha ricevuto una richiesta da parte di una società
cliente (che acquista buoni pasto spendibili presso esercizi pubblici per i
propri dipendenti) di restituire ad essa i buoni usati con indicazione del
luogo e ora dove sono stati spesi.
La richiesta è legittima ?
R: Occorre verificare,
alla luce del contratto tra le parti, il rispetto del principio di non
eccedenza del trattamento rispetto alle finalità della raccolta, affermato
nell'art. 11 del Codice della privacy.
Nel caso in cui dovesse essere
verificata la fattibilità della cosa, occorrerebbe, comunque, informare
l'interessato ed acquisirne il consenso espresso.
Domanda: Siamo un'azienda
che possiede un archivio interno per la fatturazione ai Clienti contenente
dati anagrafici.
-
Il Codice della privacy si
applica anche in questi casi ?
-
Se si applica, cosa dobbiamo
fare ?
Risposta: Il trattamento
dei dati in questione, in quanto effettuato sulla base di obblighi di legge,
o comunque connesso all'adempimento di obbligazioni contrattuali di cui
l'interessato è parte, non è soggetto all'obbligo di consenso. Per i dati
comuni, in ogni caso, occorre dare l'informativa prevista dall'art.13 e
rispettare i principi di cui all'art.11 del Codice.
Rimangono, inoltre, come per ogni
trattamento di dati personali, gli obblighi di adottare le misure minime di
sicurezza, di cui all'All. B ("Disciplinare tecnico in materia di misure
minime di sicurezza"), di nominare per iscritto gli incaricati del
trattamento, fornendo loro istruzioni e formazione.
D: 3) Una login e una
password, devono essere considerati dati personali?
R: Sì, secondo la
definizione fornita dall'art. 4 del Codice.
Si considera dato personale ogni
informazione che, anche indirettamente (come nel caso in questione),
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero
di identificazione personale, consenta di identificare una persona fisica o
giuridica.
Domanda: Che cosa si
intende con cessazione del trattamento?
Risposta: Si ha cessazione
del trattamento ogni qualvolta si intenda, per qualsiasi causa, interrompere
in via definitiva l'intero complesso di operazioni concernenti uno specifico
trattamento di dati personali.
D: La soppressione di un
singolo archivio (es. dipendenti cessati) è una cessazione del trattamento?
R: No, finché prosegue la
complessiva attività di trattamento (es. paghe e stipendi) di dati personali
nel suo complesso.
Domanda: Alcune campagne
pubblicitarie da noi realizzate riportano in calce un coupon per la
richiesta di informazioni sul prodotto pubblicizzato. Che cosa dispone in
proposito il Codice della privacy? Possiamo continuare ad inserire i coupons?
A quali condizioni?
Risposta: Se la richiesta
di informazioni prevede la raccolta di dati personali (anche la semplice
anagrafica di chi risponde) non in forma anonima, occorre rispettare il
Codice e, dunque, quanto meno fornire agli interessati una completa
informativa (art.13) in cui venga fatta espressa menzione del diritto
concesso dall'art. 7, comma 4, lett.b, all'interessato, di opporsi, in tutto
o in parte ed a titolo gratuito, al trattamento previsto a fini di
informazione commerciale, o di invio di materiale pubblicitario, o di
vendita diretta, ovvero, per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva. Tale diritto deve essere
espressamente reso noto dal titolare all'interessato.
Domanda: I dati raccolti
dalla nostra azienda sia per la banca dati, sia per le informazioni
commerciali, sono in numero elevatissimo, tanto che rendere l'informativa
all'interessato, prevista dall'art. 13, comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato al diritto che si intende tutelare. Vorremmo
quindi chiedere al Garante di essere esentati da tale obbligo. È possibile?
Risposta: Si, l'art. 13,
comma 5, lett.c, prevede che, nei casi in cui i dati non siano raccolti
presso l'interessato, ma presso terzi, il Garante possa dichiarare
manifestamente sproporzionato l'impiego dei mezzi necessari per fornire
l'informativa agli interessati rispetto al diritto tutelato, esonerando,
quindi, dall'obbligo dell'informativa i titolari che lo richiedano e
dimostrino l'esistenza di tale circostanza.
Domanda: Quando è
possibile considerare due strutture operative contitolari di un trattamento?
Risposta: Nei grandi enti,
persone giuridiche o pubbliche amministrazioni, articolate in direzioni
generali o in sedi decentrate o periferiche, dotate di poteri decisionali
del tutto autonomi circa i trattamenti che si effettuano nel loro ambito, è
possibile considerare tali articolazioni contitolari di uno stesso
trattamento.
D: Le note di qualifica
sono dati personali?
R: Si, tutte le
informazioni oggettive, le descrizioni, i giudizi e le analisi sui
dipendenti che danno origine a valutazioni complessive di questi sono state
ricondotte all'ampia definizione di dato personale di cui all'art. 4, comma
1 lett. b) del Codice della privacy.
Domanda: In situazioni in
cui una società di servizi informatici svolge service elaborativo
(elaborazione dati, gestione della rete trasmissiva, gestione delle lan e
dei server di rete su cui operano le società clienti, ecc.) per altre
società, pur appartenendo tutte allo stesso Gruppo Bancario (compresa la
stessa società di servizi informatici), quali sono, relativamente alla
normativa sulla privacy, gli adempimenti e le responsabilità che spettano a
ciascuna delle parti?
Risposta: Ci sembra di
poter inquadrare il Vs. caso nell'ambito dell'attività di "incaricati"
sempre che, da parte del committente di servizi, non sia stata scelta la
strada di qualificarVi come "responsabili del trattamento".
È il caso di precisare che la
qualifica di "incaricato" può essere attribuita solo a persone fisiche.
Nel caso le Vostre persone
rivestano la qualifica di incaricati del committente di servizi, la Vs.
opera dovrà essere svolta nell'ambito delle istruzioni ricevute dallo
stesso, che avrà avuto l'accortezza di integrare le lettere di incarico nel
senso indicato dal Codice della privacy.
Nel caso, invece, di conferimento
di "responsabile del trattamento", sarete chiamati a condividere le
responsabilità connesse ad alcuni adempimenti indicati dalla legge,
nell'ambito del mandato ricevuto.
Domanda: La CCIAA, della
quale sono dipendente, autorizza da qualche anno una società di informatica
all'utilizzo dei dati nominativi contenuti negli elenchi dei protesti, non
appena ufficializzati (secondo la legge 77/1955 questo è possibile). La
suddetta società li custodisce in una banca dati e li distribuisce a sua
volta.
I quesiti che vorrei porre sono i seguenti:
1. Il privato può comunicare o
diffondere quei dati senza il consenso degli interessati ? (gli elenchi
ufficiali dei protesti sono cioè "elenchi conoscibili da chiunque"?)
Risposta: Sono conoscibili
da chiunque nell'ambito della finalità di "pubblicità" enunciata dalla
legge.
D: 2. La notificazione al
Garante deve essere fatta?
R: L'art. 37, comma 1,
lett.f), del Codice della privacy prevede l'obbligo della notificazione dei
trattamenti dei dati registrati in apposite banche di dati gestite con
strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica,
alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento delle obbligazioni, a
comportamenti illeciti o fraudolenti. Occorre, pertanto, valutare
attentamente se il trattamento effettuato dalla società rientra in questa
ipotesi.
In mancanza di ulteriori
elementi, sembrerebbe di sì.
Domanda: Il trattamento
dei dati relativi alle trattenute sindacali in busta paga deve considerarsi
"dato sensibile" o no?
Risposta: Si.
Domanda: Un'azienda
raccoglie dati di molti corrispondenti (anche persone fisiche), necessari a
tenere le normali relazioni commerciali e scritture contabili; non tutti
questi dati si possono considerare "pubblici".
Sono comunque soggetti a
consenso?
Risposta: È possibile
considerare tali dati come rientranti nell'ambito dello svolgimento di
un'attività economica e quindi sottratti al consenso ai sensi dell'articolo
24 del Codice della privacy.
D: La raccolta di dati da
parte di una Associazione o Organizzazione Sindacale o altro gruppo di
persone (ad esempio una parrocchia) fa parte indispensabile, vitale ed
irrinunciabile della sua attività; l'appartenenza a molti di questi enti è
considerato dato "sensibile". Si può ritenere che questa raccolta (e tutti i
trattamenti connessi) siano automaticamente autorizzati con la nascita
legale dell'ente, tenuto conto che, negare il consenso, equivale a negare la
possibilità di esistenza ?
R: Il problema non esiste,
in quanto il Garante ha rilasciato una autorizzazione preventiva e generale
(n. 3/1997, e successive modifiche) che consente alle Associazioni di
trattare dati sensibili, naturalmente nei limiti e con le modalità fissate
dall'autorizzazione stessa.
Domanda: Vorrei porre
alcuni quesiti:
1) La nostra attività (un
albergo), detiene come da obbligo di legge copia delle schedine questura (e
queste non sono soggette, quindi, a obbligo di notifica); per velocizzare il
servizio ai clienti, nel caso che gli stessi pernottino frequentemente nel
nostro albergo, provvedevamo (fino a ieri) ad inserirli in un archivio
anagrafico, facente parte del nostro programma alberghiero (l'archivio
contiene i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza,
sesso, tipo di documento ed a volte n.ro di telefono e fax); vorrei avere
conferma che il presente archivio deve essere notificato, e che i futuri
dati devono essere dotati di consenso.
Risposta: I trattamenti, in
virtù del sistema introdotto dall'art. 37 del Codice della privacy, non
devono essere notificati.
La notificazione, infatti, è
diventata un adempimento residuale, previsto come necessario solo in alcuni
casi particolari.
D: 2) Un archivio
similare, è stato creato per le ditte, a scopo di velocizzare l'emissione di
fatture; anche questo deve essere notificato?
R: Vale lo stesso
ragionamento.
D: 3) Un'agenda con
riportati i numeri di telefono dei fornitori deve essere dichiarata?
R: No.
D: 4) Come si potrà
dimostrare che, parte dei dati sono stati acquisiti prima del 8/5/1997 e,
quindi, non sono soggetti a consenso?
R: Con le modifiche
apportate di recente alla normativa sulla privacy, la situazione dei dati
acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge 675/1996, vale a dire
prima della data da Lei testè indicata, è radicalmente mutata. Ed infatti,
l'art.18 del d.lgs. 28 dicembre 2001 n.467 ha previsto che le disposizioni
dell'art. 41, comma 1, della legge 675/1996 (vale a dire quelle che
esimevano dall'obbligo del consenso per i dati raccolti prima della entrata
in vigore della legge stessa) restano in vigore sino alla data del 30 giugno
2003. Né il Codice sulla Privacy, entrato in vigore il 1 gennaio 2004, ha
disposto nulla al riguardo.
Pertanto, la disciplina
transitoria deve intendersi abrogata.
E per ogni dato trattato, dunque, laddove richiesto dalla legge e non
ricorrano esenzioni, allo stato attuale, è necessario munirsi del consenso
delll'interessato, a prescindere dalla data di raccolta.
D: 5) È possibile
effettuare la notifica attraverso la Camera di Commercio?
R: L'art.38, comma 3,
stabilisce che il Garante provvederà a fornire la disponibilità del modello,
anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati, anche
presso associazioni di categoria e ordini professionali. Resta ferma, in
ogni caso, la necessità che la notificazione sia sottoscritta dal
notificante.
D: 6) Riguardo alla
sicurezza dei dati informatici, quali norme sono previste?
R: L'articolo 31 del
Codice della privacy stabilisce che i dati personali oggetto di trattamento
devono essere protetti, mediante l'adozione di misure di sicurezza
preventive e idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito, o non conforme alle finalità della raccolta.
È necessario, inoltre, adottare
standard minimi di sicurezza, individuati dall'All. B, cd. "Disciplinare
tecnico", la cui mancata adozione è sanzionata penalmente.
D: 7) Con il Codice della
privacy è stata abrogata la legge 121/1981 che prevedeva la notificazione
alla questura del possesso di archivi magnetici?
R: NO!!! La legge 121/1981
è stata abrogata dalla legge 675/1996 e rimane quella abrogazione!!
Domanda: Gradirei avere
un'informazione sulla nomina del Responsabile del trattamento, se scelto
all'interno della Società.
Mentre i compiti devono essere
indicati esplicitamente ed analiticamente per iscritto dal Titolare al/ai
responsabile/i, non si parla minimamente della Nomina del Responsabile. Deve
avvenire anch'essa per iscritto o semplicemente basta una comunicazione
orale di servizio?
Risposta: L'art. 29 del
Codice della privacy parla espressamente di compiti affidati al
responsabile, analiticamente specificati per iscritto. La nomina, dunque,
deve avvenire per iscritto, con l'attribuzione analitica degli incarichi e
dell'ambito di intervento della nomina.
D: La relativa
accettazione dell'incarico deve avvenire per iscritto?
R: È preferibile che ci
sia una accettazione esplicita dell'incarico, dato che l'acquisizione della
qualifica di responsabile del trattamento comporta l'assunzione di
specifiche responsabilità.
D: Gradirei anche
conoscere il riferimento legislativo/normativo a cui fare riferimento.
R: Il già menzionato art.29
del Codice della privacy.
Domanda: Nel caso in cui
un'azienda gestisca un albo subfornitori in cui sono memorizzati: la ragione
sociale del subfornitore, l'indirizzo, i nominativi di riferimento, deve
sottoporsi alla normativa sulla privacy?
Risposta: Se i dati sono
detenuti per l'adempimento di obblighi contrattuali di cui l'interessato è
parte, non deve essere acquisito il consenso, altrimenti, sarà necessario
provvedere ai sensi dell'art. 24 del Codice della privacy.
Gli interessati, comunque, devono
essere informati secondo quanto previsto dall'articolo 13.
Domanda: Il Codice della
privacy si applica anche ad aziende che operano in Italia, pur avendo la
sede principale all'estero?
Risposta: Si, la normativa
trova applicazione verso tutti i soggetti che compiano attività di
trattamento nel territorio italiano, indipendentemente dal luogo in cui è
situato l'archivio, così come, dalla nazionalità o residenza del titolare.
Attualmente, a seguito delle
modifiche introdotte prima dal d.lgs. 467/2001, e dal Codice in materia di
protezione dei dati personali, la legge si applica a chiunque, anche avente
sede al di fuori dell'UE, utilizzi per il trattamento mezzi che si trovano
nel territorio italiano, anche diversi da quelli elettronici o comunque
automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel
territorio dell'UE.
In questo caso, il titolare
stabilito fuori dall'UE deve designare un proprio rappresentante, stabilito
nel territorio italiano, ai fini dell'applicazione della legge.
L'indicazione del rappresentante deve, inoltre, essere inserita
nell'eventuale notifica al Garante.
Domanda: Può un cittadino
denunciare al Garante un'azienda che non abbia consentito l'accesso ai suoi
dati personali da questa detenuti?
Risposta: Si. Gli artt.
141 e seguenti del Codice della privacy conferiscono all'interessato, dopo
quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, ex art. 7, al titolare del
trattamento, il diritto di adire, alternativamente, l'Autorità garante o
giudiziaria per far valere i suoi diritti.
Domanda: Sono un
Consulente del Lavoro (L. 12/1979): quali sono gli adempimenti relativi alla
gestione dei dati del personale dipendente/autonomo, della mia clientela?
Risposta: Occorre dare
l'informativa e raccogliere il consenso scritto per i dati sensibili
trattati, nonché rispettare i principi di cui all'art. 11 del Codice.
Anche per quanto riguarda i dati
comuni, in mancanza di una nomina a incaricato o a responsabile del
trattamento da parte delle aziende che si avvalgono della Sua
collaborazione, dovrà provvedere alla raccolta del consenso.
D: Anche i dati della
clientela saranno soggetti alla legge sulla privacy.
Come mi dovrò comportare con le trattenute sindacali e relativi versamenti?
R: Sarà sufficiente
ottenere dagli interessati il consenso scritto al trattamento dei loro dati
sensibili e fornire loro una completa informativa, ai sensi dell'art. 13
della legge.
Domanda: Da qualche parte
abbiamo letto che le operazioni di trattamento aventi finalità di marketing
devono ritenersi legittime e non hanno bisogno del consenso
dell'interessato.
Risposta: Per effettuare
attività di marketing è sempre necessario fornire all'interessato una
completa informativa, ai sensi dell'art. 13 del Codice della privacy.
Nell'informativa dovrà essere indicato, tra l'altro, il diritto
dell'interessato di opporsi gratuitamente e in qualunque momento a tale
attività.
Il disposto dell'art.130 del codice impone, invece, l'obbligo di raccogliere
il consenso preventivo se si utilizzano strumenti particolarmente invasivi,
ivi indicati (tra gli altri, e-mail, fax e SMS).
Domanda: Siamo una società
di sviluppo software, avremmo una domanda da sottoporre alla vostra
attenzione. La nostra strategia commerciale si basa quasi esclusivamente sul
telemarketing e direct-marketing. Con l'avvento della legge sulla privacy ci
siamo subito informati sulle incombenze nei confronti dei nostri
utenti-clienti.
In teoria, a quanto abbiamo letto e capito, dovremmo avvisare tutti i
clienti, preventivamente, dell'invio di fax e materiale informativo, e
saremo autorizzati a spedire il nostro materiale esclusivamente con il
consenso del ricevente.
Un pò di domande:
È giusto quello che abbiamo
capito?
Il consenso deve essere scritto
e firmato, o si limita al consenso orale?
Se ciò che abbiamo capito è
giusto, inviamo un commento: i costi si triplicano, e in caso di molti
mancati permessi molte attività rischiano di chiudere.
Risposta: In effetti, è
così. Non è possibile inviare, tramite fax od e.mail, materiale
pubblicitario senza chiedere preventivamente il consenso dell'interessato
che, nel silenzio della legge, deve ritenersi valido anche se prestato
oralmente (ma documentabile per eventuali contestazioni al Garante).
Domanda: Vorrei, se
possibile, un chiarimento in merito al seguente quesito postomi da un
cliente: se è possibile effettuare un servizio telematico di questo tipo:
mediante computer effettuare telefonate ai privati. Alla risposta diffondere
un breve messaggio preregistrato che dia poi la possibilità al chiamato di
essere messo in contatto con un operatore o, se non lo desidera, di chiudere
la telefonata?
Risposta: È un'attività,
quella da Lei descritta che rientra nel divieto previsto dall'art.130, comma
1 del Codice della privacy, in mancanza di preventivo consenso del
destinatario.
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