|
Domanda:
Quali sono le regole da rispettare per poter installare sugli autobus e alle
fermate delle videocamere?
Risposta:
In primo luogo, dovranno essere determinate le zone in cui saranno
installate le videocamere e le modalità di ripresa. Le riprese dovranno
consentire un'inquadratura panoramica dell'interno delle vetture o dell'area
di fermata, evitando, così, i dettagli.
Le immagini visionate per finalità di
polizia giudiziaria non potranno assolutamente essere utilizzate per altri
scopi e dovranno essere conservate per il tempo strettamente necessario al
perseguimento delle suddette finalità e nel pieno rispetto delle misure
minime di sicurezza descritte dall'Allegato B del Codice della privacy (D.lgs.
n.196/2003).
Il titolare del trattamento dovrà fornire
una completa ed idonea informativa agli interessati (art. 13 del Codice),
anche attraverso l'affissione della stessa sulle vetture e alle fermate
dell'autobus.
Si segnala comunque che, prossimamente,
dovrà essere adottato, ai sensi dell'art. 134, un Codice di deontologia e
buona condotta in cui saranno specificate le modalità del trattamento e
forme semplificate di informativa.
Domanda:
Il Garante si è espresso sui limiti dell'attività di videosorveglianza?
Risposta:
Il Garante della privacy, con provvedimento del 29 novembre 2000, ha
individuato un decalogo che deve essere rispettato da tutti coloro che
intendono svolgere attività di videosorveglianza. Il decalogo contiene le
seguenti regole:
-
individuare le finalità della
sorveglianza e la compatibilità della stessa con le norme di settore
vigenti;
-
rispettare i principi di correttezza e
liceità del trattamento;
-
effettuare, se dovuta, la notificazione
al Garante;
-
fornire agli interessati una chiara e
completa informativa;
-
non violare il divieto di controllo a
distanza dei dipendenti sancito nello statuto dei lavoratori;
-
registrare le sole immagini
indispensabili per perseguire lo scopo dichiarato, evitando, per quanto
possibile, immagini dettagliate o ingrandite;
-
individuare il periodo massimo di
conservazione delle immagini;
-
nominare i soggetti responsabili ed
incaricati del trattamento;
-
non utilizzare i dati raccolti per altri
scopi;
-
per le telecamere situate agli accessi
dei centri storici, o delle zone a traffico limitato, rispettare le
disposizioni contenute nel D.P.R. 250/1999.
Domanda:
Può un comune dotarsi di sistemi di videosorveglianza del territorio, del
traffico cittadino o di telecontrollo ambientale?
Risposta:
Si, è possibile, ma tale attività dovrà rispettare le regole previste dal
Codice della privacy, nonché, il decalogo della videosorveglianza disposto
dal Garante.
In particolare, si dovrà cercare di limitare la possibilità di ingrandimento
delle riprese, al fine di evitare di riprendere i tratti somatici dei
passanti. Non si potrà, inoltre, inviare le riprese alla residenza delle
persone eventualmente sanzionate.
Domanda:
Si può chiedere ad una banca che vengano cancellate le nostre immagini
riprese durante la permanenza nella filiale dell'istituto di credito?
Risposta:
Chiunque può chiedere al titolare del trattamento, in questo caso la banca,
che siano cancellati i suoi dati personali (immagini), qualora non siano più
necessari in relazione agli scopi per i quali erano stai raccolti.
Qualora l'istituto di credito conservasse le immagini oltre il tempo
indicato nell'informativa, e senza altri fini espressamente contemplati (es.indagini
giudiziarie in corso, per rapina), l'interessato potrà, dunque, chiederne e
ottenerne la cancellazione gratuita.
Domanda: Può un'azienda installare un
sistema di videosorveglianza nei corridoi e negli ingressi, per motivi di
sicurezza?
Risposta:
Si rammenti che questo è un tema molto delicato, che incontra, prima dei
limiti sanciti dal Codice della privacy, i divieti imposti dallo Statuto dei
lavoratori.
L'art. 4 della legge 300/1970, infatti, vieta l'uso di impianti audiovisivi
e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori.
Tali strumenti sono permessi solo se resi necessari da esigenze
organizzative e produttive ovvero di sicurezza, ma anche in presenza di
queste situazioni, sul punto deve intervenire uno specifico accordo con le
rappresentanze sindacali.
Non c'è, dunque, in questo caso un divieto assoluto all'installazione, ma
comunque dovrà essere attuata di concerto con le rappresentanze dei
lavoratori, posto che, nel caso di specie, sussistono comprovate ragioni di
sicurezza e l'impianto riguarda non i luoghi strettamente deputati allo
svolgimento dell'attività lavorativa. |
|