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Gli strumenti usati per fare pubblicità
sono tanti: la pubblicità a mezzo stampa, la pubblicità sui mezzi di
trasporto, i cartelloni, le insegne, i deplian, la partecipazione a fiere e
mostre e tanti altri ancora.
Tra gli strumenti pubblicitari più
recenti, nati con il diffondersi di Internet, vi è l’e-mail marketing,
ovvero il marketing effettuato attraverso l’invio di una proposta
commerciale alla e-mail di un potenziale cliente.
Spesso il messaggio pubblicitario è contenuto
in una newsletter. Quest’ultima consiste in un servizio gratuito a
cui si iscrivono una serie di persone che acconsento a ricevere delle
notizie da un certo sito. La newsletter riporta, in genere, il messaggio
pubblicitario in testa, prima di fornire tutte le notizie previste dal
servizio sottoscritto dagli utenti.
Il messaggio pubblicitario contiene un link:
l’utente ciccando su di esso si collega ad una pagina che contiene tutte le
informazioni necessarie a spiegare meglio l’oggetto della pubblicità.
L’e-mail marketing ha l’indubbio
vantaggio di essere una forma di pubblicità piuttosto economica (se
raffrontata con altre forme di pubblicità) che può avere un buon ritorno. Il
risultato conseguito dalla campagna pubblicitaria è misurato in termini di
click through cioè il numero di volte che il link contenuto nel
messaggio pubblicitario viene cliccato: esso, in alcuni casi, può
raggiungere anche il 6-7%.
Come è ovvio l’email marketing effettuato
attraverso delle newsletter, non presenta particolari problemi di pricavy in
quanto è l’utente stesso ad iscriversi al servizio.
Negli altri casi, l’invio delle e-mail
pubblicitarie a potenziali cliente deve essere fatta seguendo regole
particolari e rispettando la privacy di chi riceve l’e-mail. In caso
contrario si parla di spamming.
Esaminiamo brevemente quali regole occorre
rispettare affinché l’email marketing non contrasti con il rispetto della
privacy.
Innanzitutto gli indirizzi e-mail acquisibili
in rete non possono essere utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario
se non c’è un consenso preventivo del destinatario della posta
elettronica.
Due sono le
eccezioni ammesse dal garante della privacy:
-
l’invio di e-mail pubblicitarie agli
indirizzi di posta elettronica inclusi in pubblici registri i cui dati
sono accessibili a chiunque (è il caso di indirizzi e-mail desumibili
dagli albi professionali, come quelli dei dottori commercialisti, dei
ragionieri, degli avvocati, ecc..);
-
l’invio di e-mail pubblicitarie agli
indirizzi di posta elettronica contenuti in elenchi categorici come le
Pagine gialle e le Pagine utili.
Non
è sufficiente ottenere
un consenso verbale o telefonico. Infatti, nel parere del 29 maggio
2003 del garante della privacy, in materia di spamming si legge:
"Il
consenso, da documentare per iscritto, deve essere
manifestato liberamente, in modo esplicito e in forma differenziata rispetto
alle diverse finalità e alle categorie di servizi e prodotti offerti, prima
dell’inoltro dei messaggi (art.
11 legge n. 675)”.
Non
si può inviare al
potenziale cliente un e-mail contenente la richiesta di consenso e,
contestualmente, anche del materiale pubblicitario. Sempre nel
parere del 29 maggio 2003, il garante della privacy precisa che la richiesta
di un preventivo consenso “non può essere elusa inviando una prima
e-mail che, nel chiedere un consenso abbia comunque un contenuto
promozionale oppure pubblicitario”.
Non
è corretto inviare e-mail
pubblicitarie, senza aver chiesto un preventivo consenso, limitandosi a
riconosce al potenziale cliente il diritto di essere cancellato dalla lista
al fine di non ricevere più il materiale pubblicitario. Nello stesso
parere del garante si legge che la norma non può essere evitata “riconoscendo
solo un diritto di tipo c.d. <<opt-out>> al fine di non ricevere più
messaggi dello tesso tenore”.
Inoltre si ricorda che è
opportuna e va incoraggiata la prassi di alcuni fornitori i quali, dopo aver
ottenuto realmente un valido consenso dei destinatari, danno semplice
conferma della sua manifestazione, attraverso un messaggio volto
unicamente ad annunciare il successivo inoltro di materiale pubblicitario.
Tale prassi, se utilizzata correttamente, consente tra l’altro di verificare
l’effettiva corrispondenza dell’indirizzo di posta elettronica ai soggetti
che avevano espresso il consenso, nonché di accertare il permanere di tale
volontà.
Il provvedimento
integrale può essere letto al link:
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=29840 |