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Domanda: E' lecito che nel
fascicolo del dipendente pubblico siano conservati i dati inerenti alla sua
salute?
Risposta: La conservazione
è ammissibile in quanto richiesta espressamente da alcune disposizioni di
legge. Dunque, ai sensi dell'art. 26, comma 4 lett. d) del codice, il
trattamento di tali dati può essere effettuato senza il consenso
dell'interessato.
Dovranno, tuttavia, essere
rispettate le regole che saranno previste dall'adottando codice di
deontologia e buona condotta, nonché della autorizzazione generale
annualmente rilasciata dal Garante.
Domanda: Le società di
selezione e ricerca del personale in che modo devono rispettare la legge
sulla privacy?
Risposta: Tali società
dovranno in primo luogo informare gli aspiranti lavoratori dell'uso che
faranno dei dati personali contenuti nei curricula inviati, nonché acquisire
un consenso libero e specifico, qualora intendano mettere i dati a
disposizione di terzi per fini diversi dall'adempimento di obblighi
contrattuali.
Se, inoltre, i curricula
dovessero contenere informazioni di tipo sensibile si dovrà richiedere,
sempre, un consenso scritto e rispettare l'autorizzazione generale
rilasciata dal Garante.
Inoltre, ai sensi dell'art. 38
comma 1 lett. e) del Codice della privacy, se si tratta di dati sensibili
registrati in banche dati a fini di selezione del personale per conto terzi,
il trattamento deve essere notificato al Garante.
Restano fermi, infine, gli
obblighi in tema di sicurezza di dati (vale a dire l'adozione delle misure
di sicurezza, obbligatorie per tutti i trattamenti) ed i principi di
pertinenza e non eccedenza degli stessi dati, nonché di formazione dei
soggetti incaricati del trattamento.
Domanda: Le visite fiscali
richieste dal datore di lavoro, in caso di assenza per malattia del
dipendente, sono conformi alla privacy?
Risposta: Le visite
fiscali non violano la privacy, in quanto disposizioni di legge e
contrattuali prevedono la possibilità di tali controlli anche in caso di
brevi assenze e ove ne ricorra la necessità.
Domanda: Possono essere
esercitati i diritti di accesso di cui all'art. 7 del Codice nei confronti
del proprio datore di lavoro?
Risposta: Certamente sì.
Qualora il prestatore di lavoro inoltri una richiesta di accesso ai sensi
dell'art. 7, il datore è tenuto, come ogni altro titolare, ad indicare tutte
le informazioni comuni e sensibili in suo possesso relative al dipendente,
ivi comprese le c.d. note di qualifica.
Domanda: E' conforme alla
legge sulla privacy l'uso dei cartellini identificativi da parte dei
dipendenti?
Risposta: Non è contrario
alla legge chiedere ai lavoratori di esporre un cartellino, al fine di
renderli identificabili per finalità di trasparenza, in particolare nei
rapporti con il pubblico o con terzi estranei; tuttavia, non sempre i dati
riportati su tali cartellini appaiono pertinenti e non eccedenti rispetto
alle finalità del trattamento.
Non sembra, ad esempio,
pertinente esibire anche la data di nascita del dipendente ovvero ogni altra
informazione non strettamente necessaria, essendo sufficiente indicare il
nome (anche di fantasia), un numero, un codice, che comunque permetta di
risalire al dipendente in caso di necessità.
Con analoghi accorgimenti, la
finalità della trasparenza sarà rispettata senza esporre il lavoratore ad
un'inutile diffusione dei suoi dati personali.
Domanda: Il Codice della
privacy deroga lo Statuto dei lavoratori?
Risposta: No. Anzi, gli
artt. 113 e 114 del Codice richiamano espressamente il disposto
rispettivamente degli artt. 8 e 4 sulla raccolta di dati relativi alle
opinioni politico-sindacali del lavoratore e sul divieto di controllo a
distanza.
Domanda: Come sono
regolati dal Codice della privacy i test di valutazione del personale?
Risposta: Le raccolte di
dati effettuate in occasione delle valutazioni periodiche del personale,
tramite test o interviste nominative, si configurano come un trattamento di
dati personali da realizzare, quindi, in conformità alle norme dettate dal
Codice.
In particolare, il datore di
lavoro dovrà fornire ai dipendenti da valutare una preventiva e completa
informativa e potrà raccogliere le sole informazioni funzionali alla
valutazione professionale del lavoratore, utilizzandole per il solo fine per
il quale sono state acquisite.
Nella redazione dei moduli di
valutazione deve esser tenuto conto del diritto sancito dall'articolo 1
dello Statuto dei Lavoratori (L. n.300/1970), che garantisce la libertà di
espressione del pensiero, tutelando anche il diritto a non manifestare una
propria opinione.
Detti schemi di valutazione non
dovranno, in ogni caso, costituire metodi per svolgere indagini sulle
opinioni politico-sindacali del lavoratore (nel rispetto dell'art.8 dello
Statuto dei Lavoratori).
Domanda: Può l'azienda
ritrarre i suoi dipendenti per effettuare spot pubblicitari?
Risposta: Tale ipotesi è
riconducibile ai trattamenti temporanei di dati finalizzati alla
pubblicazione o diffusione di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero, per i quali si applicano le particolari disposizioni relative ai
trattamenti effettuati per fini giornalistici (articolo 136 del Codice).
In questi casi, non è necessario
richiedere il consenso degli interessati, purché il trattamento avvenga nel
rispetto dei limiti fissati dal codice deontologico di categoria. Per la
ripresa di tali immagini sarà, quindi, sufficiente rilasciare ai dipendenti
un'adeguata informativa (ex articolo 13 del Codice sulla privacy).
Domanda: Un'azienda che
fornisce ai dipendenti un collegamento ad Internet per esigenze di servizio,
può poi servirsi del "log" che registra gli accessi ai singoli siti ed
usarlo contro il dipendente stesso nel caso di accessi ritenuti non di
pertinenza aziendale?
Risposta: In linea
generale tale tipo di controllo non è permesso, posto che lo Statuto dei
lavoratori stabilisce i divieti dell'installazione di impianti audiovisivi o
altri strumenti di controllo a distanza e di indagini sulle opinioni, a
tutela del diritto alla riservatezza del dipendente sul luogo di lavoro, al
fine di tutelare la libertà e la dignità dello stesso (privacy compresa).
L'impiego di strumenti di
controllo a distanza (nella specie i logs, ma anche i bookmarks o la cache
memory) deve rispondere a precise esigenze di sicurezza e organizzazione del
lavoro e deve essere comunque concordato con le rappresentanze sindacali,
come previsto dallo Statuto dei Lavoratori.
Nel caso in cui tali strumenti di
controllo a distanza vengano installati, sarà anche necessario rispettare i
principi sanciti dal Codice sulla privacy e, in particolare, sarà,
necessario fornire ai dipendenti l'informativa di cui all'art. 13,
richiedere loro il consenso al trattamento dei dati e, infine, rispettare
l'art.11.
Domanda: Nel caso in cui
il dipendente fruisca di permessi studio per affrontare esami universitari
può il datore di lavoro richiedere che il certificato relativo all'esame
sostenuto indichi anche la votazione conseguita?
Risposta: L'art. 10 dello
Statuto dei Lavoratori prevede, all'ultimo comma, che i datori di lavoro
possono richiedere la produzione delle certificazioni necessarie
all'esercizio del diritto di fruire di permessi per motivi di studio.
Dal tenore letterale della
disposizione, e in particolare dalla parola "necessarie", si comprende che
le certificazioni devono avere il contenuto minimo idoneo a giustificare
l'assenza e certamente tale non è il voto conseguito.
Nella materia è determinante
l'art.11 del Codice, che stabilisce che i dati personali oggetto di
trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati. Orbene, l'indicazione
della votazione conseguita non è pertinente ed è eccedente rispetto alla
finalità del trattamento che è quella di verificare il motivo dell'assenza
dal posto di lavoro.
Domanda: Con
l'autorizzazione dei dipendenti si possono riprendere con telecamere a
circuito chiuso le lavorazioni all'interno di un laboratorio? Le immagini
possono essere conservate su cassetta?
Risposta: L'attività
descritta non è consentita poiché Il Codice della privacy ha lasciato
integralmente in vigore lo Statuto dei lavoratori.
L'art. 4 di tale testo stabilisce
il generale divieto dell' "uso di impianti audiovisivi e di altre
apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori", a prescindere dunque dal consenso dei lavoratori. E' evidente
che la norma tutela il lavoratore dipendente da possibili abusi del datore
di lavoro, in considerazione della frequente supremazia socio-economica di
quest'ultimo.
Tali strumenti sono permessi solo
se resi necessari da esigenze organizzative e produttive ovvero di
sicurezza, ma anche in presenza di queste situazioni, sul punto deve
intervenire uno specifico accordo con le rappresentanze sindacali.
Domanda: È lecito, da
parte del datore di lavoro, notificare il licenziamento di un dipendente,
con relativa motivazione, tramite lettera non inserita in busta chiusa, ma
solo piegata e graffata, seppure come A.R.?
Risposta: Nel caso
prospettato, il datore di lavoro potrebbe essersi comportato in maniera
carente sotto il profilo della sicurezza, cioè nell'adozione di misure
idonee a ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato alle
informazioni da parte di soggetti diversi dal destinatario della
comunicazione, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
L'omessa adozione (anche solo per
colpa) di idonee misure di sicurezza, se dall'episodio è scaturito un danno
(anche non patrimoniale) per il soggetto interessato, consente al dipendente
di ottenere il risarcimento promuovendo la relativa azione giudiziaria.
Domanda: Quando vado a
ritirare la busta paga la trovo buttata su un bancone insieme alle altre,
quindi tutti possono vedere la mia busta, come io posso vedere quella degli
altri. Vorrei sapere se tutto ciò è irregolare e, in caso di risposta
positiva, come posso impedire che si continui a violare la mia, anzi la
nostra, privacy.
Risposta: Sicuramente la
situazione da Lei descritta è irregolare, poiché tutti i soggetti che
trattano dati personali, datore di lavoro compreso, sono tenuti a garantire
la sicurezza dei dati personali di cui sono in possesso, attraverso
l'adozione di misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.
Il dipendente ha dunque diritto
di ottenere che la consegna della busta paga avvenga in modo tale da non
permettere ai colleghi di conoscere i propri dati personali retributivi che
potrebbero rivelare, oltre all'importo percepito, anche l'esistenza di
particolari situazioni, quali pignoramenti in atto, assegni di mantenimento
a favore del coniuge separato e così via.
Domanda: L'azienda in cui
presto servizio, un Istituto bancario con natura giuridica di Società per
Azioni, rifiuta di farmi prendere visione della documentazione contenuta
nella mia cartella personale presso l'apposito servizio. Tale comportamento
è corretto?
Risposta: Il comportamento
dell'Istituto è assolutamente illegittimo.
Per avere visione completa dei
dati che la riguardano, potrà farne richiesta (meglio mediante raccomandata
con avviso di ricevuta) ai sensi dell'art.7 del Codice della privacy.
Nel caso in cui il rifiuto
persista, o in caso di mancata risposta, decorsi 15 giorni dal suo
ricevimento, potrà esporre il fatto al Garante, che provvederà adottando
tutte le misure necessarie, oppure potrà adire l'Autorità Giudiziaria per
ottenere il risarcimento dell'eventuale danno.
Domanda: In una Azienda
privata, ciclicamente (ogni due mesi) e forzatamente (è richiesta la firma
per avvenuta visione), viene messo in circolazione un tabulato riportante,
nel dettaglio e senza omissioni, interi numeri di telefono appartenenti ad
utenze private per telefonate in partenza da un telefono interno, il cui
numero riconduce in modo univoco ad una persona (dipendente).
Chiedo se in questo caso, oltre
al Codice della privacy, non sia violato anche lo Statuto dei lavoratori (L.
300 del 1970), in quanto su tale tabulato vengono indicati giorni ed ore
delle telefonate, esercitando così un controllo abusivo su giorni ed ore di
effettiva presenza sul posto di lavoro.
Risposta: L'utilizzazione
di modalità di controllo del traffico telefonico non è, di per sé, contraria
alle disposizioni della legge, quando vi sia informazione degli interessati
e, comunque, avvenga con una modalità tale da non compromettere la
riservatezza dei dipendenti, attraverso la diffusione generalizzata di
elenchi e tabulati.
Una di queste modalità, per
esempio, potrebbe essere l'oscurare parte del numero.
Per quanto attiene alla
violazione dello statuto dei lavoratori, inoltre, non ci sembra che la
fattispecie narrata costituisca strumento indiretto di controllo a distanza
ma, su questo, non conoscendo esattamente i dettagli, non ci sentiamo di
fornire una risposta definitiva, non rientrando la materia, peraltro,
nell'oggetto della nostra attività di risposta a quesiti.
Domanda: Tutte le aziende
devono chiedere ai dipendenti se sono iscritti a qualche organizzazione
sindacale, allo scopo di effettuare la relativa trattenuta. Questa
informazione rientra certamente tra i dati "sensibili" ed il suo trattamento
è quindi soggetto (art. 26) al consenso del Garante (entro 30 giorni)?
Risposta: Riteniamo che, nel
parlare di "consenso" del Garante, Lei faccia riferimento alle
autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio dell'Autorità per il trattamento dei
dati sensibili.
Per i dati sensibili trattati
nell'ambito del rapporto di lavoro, il Garante emette annualmente
un'autorizzazione preventiva e generale, per cui non occorre più richiedere
e ottenere l'autorizzazione specifica. Occorre però verificare che il
trattamento effettuato corrisponda a quello autorizzato dal Garante.
Domanda: Può un'azienda
installare un software che controlla il traffico da/per Internet prodotto
dai computer (dipendenti) della propria LAN? Quindi, sapere chi va a vedere
cosa e per quanto usa Internet?"
La domanda deve essere
accessoriata da motivazioni del tipo:
Internet è dato per gli scopi
aziendali e non a scopo ludico;
- l'azienda non gradisce la
frequentazione di siti non pertinenti con l'operatività dell'azienda,
anche se non intende porre alcun blocco su di essi (è lasciata al
dipendente la responsabilità-fiducia di non farlo);
- è necessario attivare la
fatturazione per centri di costo e quindi sapere, settore per settore,
quanto hanno usato la Rete per ripartire correttamente i costi aziendali.
Siamo sul genere:
"posso installare una
telecamera in azienda per vedere cosa succede (controllare i miei
dipendenti)?"
A cui associo contesti del
tipo:
"devo sapere quanto una sedia
comune è stata usata e da chi".
Se può essere utile a chiarire lo
scenario (sperando di non parlare di cose che sapete meglio di me), vi dico
che tecnicamente è molto semplice:
si usa uno sniffer, cioè un programma che viene installato su una
stazione della LAN e che controlla tutto quello che passa nella rete
interna. Ogni "oggetto" (pacchetto) viene aperto e controllato per sapere
cosa contiene, da dove viene e dove va ...
Per ogni azione lo sniffer tiene
una traccia in un file di Log che a fine giornata può essere elaborato come
una semplicissima fonte di dati per ottenerne grafici e informazioni precise
del tipo:
- dove ha navigato oggi Tizio?
- quanto traffico eMail è stato
generato oggi? In percentuale e in valore assoluto?
- quanto traffico ha generato
il settore "A"?
Risposta: La questione
posta dal suo quesito rientra indubbiamente, nell'ambito della privacy in
rete, una delle più scottanti.
La condotta dell'azienda non pare del tutto legittima.
Infatti, lo Statuto dei lavoratori, all'art. 4, vieta l'uso di tecnologie
volte al controllo dell'attività dei lavoratori. Se il controllo è
necessario per salvaguardare la sicurezza dei dipendenti o per ragioni
organizzative, esso deve essere concordato con la Rappresentanze Sindacali
Aziendali o con la Commissione interna o, in mancanza, autorizzato
dall'Ispettorato del lavoro a seguito di istanza del datore di lavoro.
Anche il Codice della privacy pone limiti. L'uso dello "sniffer" comporta,
di fatto, un trattamento di dati personali. Tale trattamento deve essere
consentito dal lavoratore interessato (art. 24), al quale, inoltre, deve
essere data l'informativa prevista dall'art. 13. In mancanza di consenso, è
probabile che, a fronte di una precisa istanza, il Garante o il giudice
ordinario vietino l'uso di un simile strumento. |