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Sotto l’aspetto fiscale le opere
dell’ingegno sono disciplinate nell’ambito dei beni immateriali (art.103
TUIR).
Il primo comma di tale articolo prevede che le
quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere
dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo
industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non
superiore al 50 per cento del costo.
Dunque la norma fissa la deduzione di una
quota massima di ammortamento del 50% del costo. Prima dell’entrata
in vigore del D.L.233/2006 la quota massima deducibile era di un terzo del
costo.
Esempio:
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Costo dell’opera dell’ingegno capitalizzato nel
2006 |
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10.000 |
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Quota di ammortamento massima dell’esercizio |
10.000x50% |
5.000 |
La nuova norma è entrata in vigore a partire
dall’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del D.L.233/2006: per
le imprese il cui esercizio coincide con l’anno solare la norma si applica a
partire dal 2006.
L’Amministrazione finanziaria si è espressa con riferimento agli
ammortamenti di opere cinematografiche affermando che il costo è
ammortizzabile secondo le regole stabilite per le opere dell’ingegno, sia
nel caso in cui l’opera è detenuta in proprietà, sia nel caso in cui essa è
detenuta in base a un contratto di licenza (R.M. 35 del 13/02/2003).
Alle opere dell’ingegno non è applicabile la
norma che prevede la deduzione integrale del costo nell’esercizio di
sostenimento nel caso in cui esso non superi i 516,46 euro trattandosi di
beni immateriali. |