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Opere dell'ingegno - calcolo delle quote fiscalmente deducibili

 


 
 
 

Approfondimento del 23.06.2008

 

Sotto l’aspetto fiscale le opere dell’ingegno sono disciplinate nell’ambito dei beni immateriali (art.103 TUIR).

Il primo comma di tale articolo prevede che le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo.

 

Dunque la norma fissa la deduzione di una quota massima di ammortamento del 50% del costo. Prima dell’entrata in vigore del D.L.233/2006 la quota massima deducibile era di un terzo del costo.

 

Esempio:

Costo dell’opera dell’ingegno capitalizzato nel 2006

 

10.000

Quota di ammortamento massima dell’esercizio

10.000x50%

5.000

 

 

La nuova norma è entrata in vigore a partire dall’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del D.L.233/2006: per le imprese il cui esercizio coincide con l’anno solare la norma si applica a partire dal 2006.

 

L’Amministrazione finanziaria si è espressa con riferimento agli ammortamenti di opere cinematografiche affermando che il costo è ammortizzabile secondo le regole stabilite per le opere dell’ingegno, sia nel caso in cui l’opera è detenuta in proprietà, sia nel caso in cui essa è detenuta in base a un contratto di licenza (R.M. 35 del 13/02/2003).

 

Alle opere dell’ingegno non è applicabile la norma che prevede la deduzione integrale del costo nell’esercizio di sostenimento nel caso in cui esso non superi i 516,46 euro trattandosi di beni immateriali.

 
   

Gli altri approfondimenti sull'argomento:

RM. 35 del 13/02/2003

Ammortamento immobilizzazioni immateriali: considerazioni generali

Valore ammortizzabile delle immobilizzazioni

Ammortamento delle immobilizzazioni

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Brevetti industriali


 
 

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