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Il bilancio d’esercizio, secondo quanto
dispone il Codice civile, si compone di tre documenti:
-
lo Stato patrimoniale;
-
il Conto economico;
-
la Nota integrativa.
Lo stabilisce l’art.2423 del
Codice civile che prevede che
l’obbligo di redigere il bilancio compete agli amministratori della società.
Lo Stato patrimoniale evidenzia il
capitale di funzionamento dell’impresa alla data di chiusura
dell’esercizio, che in genere coincide con il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Conto economico serve ad evidenziare
il risultato economico dell’esercizio che potrà essere un’utile
(nel caso in cui i ricavi superano i costi), o una perdita nel caso
in cui i costi superano i ricavi.
La Nota integrativa ha come scopo
quello di fornire delle informazioni ulteriori rispetto a quelle
desumibili dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico, come ad esempio,
i criteri di valutazione adottati, la composizione di alcune voci di
bilancio, ecc..
Questi documenti formano, tutti e tre insieme,
il bilancio d’esercizio dell’impresa.
Esistono poi alcuni documenti che accompagnano
il bilancio. Sono:
Il Conto della gestione ha una funzione
simile alla Nota integrativa in quanto anche esso fornisce informazioni
aggiuntive rispetto a quelle contenute nello Stato patrimoniale e nel Conto
economico. Chiaramente sono diverse le informazioni che questi due documenti
devono contenere.
Infatti, il conto della gestione ha come
finalità quella di evidenziare la situazione della società e l'andamento
della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato,
anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai
ricavi e agli investimenti (art.2428 del
Codice civile).
La relazione del collegio
sindacale ha soprattutto lo scopo di riferire all'assemblea sui
risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei
propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e
alla sua approvazione, con particolare riferimento alle ipotesi nelle quali
gli amministratori hanno derogato l’applicazione di norme di fronte a casi
eccezionali che altrimenti non avrebbero consentito una rappresentazione
corretta e veritiera della situazione aziendale (art.2429 del
Codice civile).
I documenti sin qui esaminati sono documenti
obbligatori: i primi tre (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa) costituiscono il bilancio vero e proprio, mentre i restanti due
(conto della gestione e relazione del collegio sindacale) integrano i primi
due.
Tuttavia, gli amministratori che redigono il
bilancio possono decidere di allegare al bilancio altri documenti non
obbligatori con lo scopo di arricchire ulteriormente le informazioni che i
lettori del bilancio possono trarre da esso. Tra gli allegati, ad
esempio, vi potrebbe essere il rendiconto finanziario che serve a
fornire maggiori informazioni finanziarie rispetto a quelle ottenibili
dallo Stato patrimoniale. |