Vai alla home page Scrivici una e-mail Chi sono Collabora col sito
       
Google
 

 

Video corso Partita Doppia

Iscriviti alla newsletter

 

Visualizza i nostri approfondimenti  
Accedi ai nostri corsi gratuiti  
Guarda cosa puoi acquistare nell'area shopping  

 
Il software professionale per la tua contabilità  

 
Siti partner:  

 
Utilità  
   
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
   


 

 

Gli altri approfondimenti:

 


Libro consigliato:


 

 

 

Approfondimenti

 
 
Bilancio d'esercizio - I documenti che lo compongono

 


 
 
 

Approfondimento del 05.02.2008

 

Il bilancio d’esercizio, secondo quanto dispone il Codice civile,  si compone di tre documenti:

 

  • lo Stato patrimoniale;

  • il Conto economico;

  • la Nota integrativa.

 

Lo stabilisce l’art.2423 del Codice civile che prevede che l’obbligo di redigere il bilancio compete agli amministratori della società.

 

Lo Stato patrimoniale evidenzia il capitale di funzionamento dell’impresa alla data di chiusura dell’esercizio, che in genere coincide con il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Il Conto economico serve ad evidenziare il risultato economico dell’esercizio che potrà essere un’utile (nel caso in cui i ricavi superano i costi), o una perdita nel caso in cui i costi superano i ricavi.

 

La Nota integrativa ha come scopo quello di fornire delle informazioni ulteriori rispetto a quelle desumibili dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico, come ad esempio, i criteri di valutazione adottati, la composizione di alcune voci di bilancio, ecc..

 

Questi documenti formano, tutti e tre insieme, il bilancio d’esercizio dell’impresa.

 

Esistono poi alcuni documenti che accompagnano il bilancio. Sono:

  • il Conto della gestione redatto dagli amministratori;

  • la Relazione del collegio sindacale in tutti i casi nei quali tale organo esiste.

 

Il Conto della gestione ha una funzione simile alla Nota integrativa in quanto anche esso fornisce informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nello Stato patrimoniale e nel Conto economico. Chiaramente sono diverse le informazioni che questi due documenti devono contenere.

Infatti, il conto della gestione ha come finalità quella di evidenziare la situazione della società e l'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti (art.2428 del Codice civile).

 

La relazione del collegio sindacale ha soprattutto lo scopo di riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento alle ipotesi nelle quali gli amministratori hanno derogato l’applicazione di norme di fronte a casi eccezionali che altrimenti non avrebbero consentito una rappresentazione corretta e veritiera della situazione aziendale (art.2429 del Codice civile).  

 

I documenti sin qui esaminati sono documenti obbligatori: i primi tre (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa) costituiscono il bilancio vero e proprio, mentre i restanti due (conto della gestione e relazione del collegio sindacale) integrano i primi due.

 

Tuttavia, gli amministratori che redigono il bilancio possono decidere di allegare al bilancio altri documenti non obbligatori con lo scopo di arricchire ulteriormente le informazioni che i lettori del bilancio possono trarre da esso. Tra gli allegati, ad esempio, vi potrebbe essere il rendiconto finanziario che serve a fornire maggiori informazioni finanziarie rispetto a quelle ottenibili dallo Stato patrimoniale. 

 
   

Gli altri approfondimenti sull'argomento:

Il bilancio d'esercizio

Bilancio d'esercizio e scritture di chiusura

Conto economico - componenti di reddito da iscrivere alle varie voci

Bilancio d'esercizio e IAS


 
   

Visualizza gli altri approfondimenti   

 
   
 

Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza nessuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001

Il materiale presente sul sito non può essere riprodotto senza esplicito consenso dell'autore

Disclaimer-Privacy

Dott.ssa Rosanna Marchegiani - Via De Jacobis della Torre 17/1 - Pescara- Partita IVA: 01685640680 - Tel.: 0854171076 -

 e-mail: info@MarchegianiOnLine.net