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La distinzione tra spese di pubblicità e
promozione da una parte, e spese di rappresentanza dall’altra è estremamente
importante in quanto si riflette su un diverso trattamento fiscale di tali
costi. L’unica previsione espressa del legislatore si ha in merito alle
spese relative a beni distribuiti gratuitamente che sono fatti
rientrate tra le spese di rappresentanza.
Prima della finanziaria 2008, anche i
contributi erogati per l’organizzazione di convegni erano espressamente
compresi tra tali spese (si veda a proposito l'approfondimento
Spese di rappresentanza).
Tutti gli altri casi non sono espressamente
disciplinati.
L’Amministrazione finanziaria si è più volte
pronunciata, con una serie di pareri a volte tra loro anche contrastanti, in
merito alla distinzione tra tali spese.
Sarebbero spese di pubblicità e di
promozione quelle spese:
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che hanno come scopo quello di far
conoscere alla generalità dei consumatori l’offerta di prodotto o servizi
dell’impresa al fine di stimolare le vendite (R.M. 148 del
17/09/1998);
-
che prevedono un corrispettivo o una
specifica controprestazione (R.M. n.137 del 08/09/2000).
Per contro, rientrerebbero tra le spese di
rappresentanza quelle spese il cui scopo non è quello di
stimolare direttamente le vendite, bensì quello di promuovere l’immagine
dell’azienda (come nel casao di spese sostenute per valorizzare il
proprio marchio o per finanziare opere sociali o il restauro di opere
culturali). Inoltre tali spese sarebbero contraddistinte dal requisito della
gratuità: in pratica la spesa può essere considerata di
rappresentanza se manca un corrispettivo da parte del destinatario
della prestazione (come nel caso di un omaggio alla clientela).
Tuttavia si osserva che, in una serie di
pareri più recenti, l’Amministrazione finanziaria ha individuato come
elemento utile per distinguere tra spese di pubblicità e spese di
rappresentanza il requisito dell’inerenza con la conseguenza che si
dovrebbero considerare spese di pubblicità e propaganda solamente quelle
inerenti l’attività dell’impresa, cioè che presentano una diretta relazione
con le attività o i beni da cui derivano i ricavi (parere comitato
consultivo per le norme antielusive n.1 del 19/02/2001 –
parere comitato
consultivo per le norme antielusive n.13 dell’11/05/2004). Conseguenza di
tali pareri dell’Amministrazione finanziaria è che una stessa spesa potrebbe
essere inquadrata tra quelle di pubblicità o tra quelle di rappresentanza
a seconda del contesto in cui essa si manifesta.
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