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Le spese di pubblicità sono capitalizzabili,
secondo la legislazione nazionale, solamente se presentano una utilità
pluriennale e se vi è il consenso del collegio sindacale, nei casi in cui
tale organo esiste.
L’Oic24 precisa che non possono essere
capitalizzati quei costi di pubblicità ricorrenti: essi,
infatti, devono essere portati a Conto economico come costi di esercizio.
Invece, possono essere capitalizzati quegli oneri che, pur avendo un
carattere pubblicitario, sono assimilabili ai costi di impianto ed
ampliamento in quanto hanno lo scopo di favorire il buon esito di un
progetto per il quale sono stati sostenuti dei costi di impianto e di
ampliamento. Tra i costi di pubblicità capitalizzabili si possono far
rientrare quelli sostenuti in fase di avvio di una nuova attività
produttiva o per il lancio di un prodotto innovativo.
Regole particolari sono fissate dall’Oic24 per
quanto riguarda i materiali promozionali e i campioni gratuiti.
I costi che l’impresa sostiene per progettare,
produrre, distribuire cataloghi, espositori e gli altri materiali
promozionali possono essere trattati contabilmente in due modi diversi:
-
vengono differiti ed imputati al Conto
economico del periodo nel quale essi sono distribuiti se la loro vita è
relativamente breve come nel caso di volantini che promuovano
un’offerta speciale;
-
vengono distribuiti nel periodo in cui si
attendono benefici economici dalla loro distribuzione, nel caso in cui la
loro vita è relativamente lunga come nel caso di cataloghi di prodotti
commercializzati dall’azienda.
Nel caso in cui si preferisca questa seconda
soluzione occorre verificare se il materiale promozionale ha un effetto
evidente e pronunciato sulle vendite del periodo immediatamente successivo
alla sua distribuzione o meno. Nella prima ipotesi (effetto pronunciato
sulle vendite) è preferibile usare quote di ammortamento decrescenti. Nella
seconda ipotesi (effetto non pronunciato sulle vendite) è preferibile usare,
invece, quote di ammortamento costanti.
Il costo dei campioni, di materiali
oggetto di operazioni a premio e di articoli promozionali simili debbono
essere imputati al Conto economico dell’esercizio nel quale essi vengono
distribuiti ai clienti. Il campionario dell’impresa deve essere valutato al
minore tra il costo ed il presumibile valore di realizzo.
I costi di pubblicità devono essere
ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni, a norma dell’art.2426
del Codice civile. La norma fissa un limite massimo lasciando ai redattori
di bilancio la possibilità di completare l’ammortamento anche in tempi più
rapidi. |