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Spese di pubblicità - quando sono capitalizzabili e come vanno ammortizzati

 


 
 
 

Approfondimento del 27.02.2008

 

Le spese di pubblicità sono capitalizzabili, secondo la legislazione nazionale, solamente se presentano una utilità pluriennale e se vi è il consenso del collegio sindacale, nei casi in cui tale organo esiste.

 

L’Oic24 precisa che non possono essere capitalizzati quei costi di pubblicità ricorrenti: essi, infatti, devono essere portati a Conto economico come costi di esercizio. Invece, possono essere capitalizzati quegli oneri che, pur avendo un carattere pubblicitario, sono assimilabili ai costi di impianto ed ampliamento in quanto hanno lo scopo di favorire il buon esito di un progetto per il quale sono stati sostenuti dei costi di impianto e di ampliamento. Tra i costi di pubblicità capitalizzabili si possono far rientrare quelli sostenuti in fase di avvio di una nuova attività produttiva o per il lancio di un prodotto innovativo.

 

Regole particolari sono fissate dall’Oic24 per quanto riguarda i materiali promozionali e i campioni gratuiti.

I costi che l’impresa sostiene per progettare, produrre, distribuire cataloghi, espositori e gli altri materiali promozionali possono essere trattati contabilmente in due modi diversi:

  • vengono differiti ed imputati al Conto economico del periodo nel quale essi sono distribuiti se la loro vita è relativamente breve come nel caso di volantini che promuovano un’offerta speciale;

  • vengono distribuiti nel periodo in cui si attendono benefici economici dalla loro distribuzione, nel caso in cui la loro vita è relativamente lunga come nel caso di cataloghi di prodotti commercializzati dall’azienda.

Nel caso in cui si preferisca questa seconda soluzione occorre verificare se il materiale promozionale ha un effetto evidente e pronunciato sulle vendite del periodo immediatamente successivo alla sua distribuzione o meno. Nella prima ipotesi (effetto pronunciato sulle vendite) è preferibile usare quote di ammortamento decrescenti. Nella seconda ipotesi (effetto non pronunciato sulle vendite) è preferibile usare, invece, quote di ammortamento costanti.

 

Il costo dei campioni, di materiali oggetto di operazioni a premio e di articoli promozionali simili debbono essere imputati al Conto economico dell’esercizio nel quale essi vengono distribuiti ai clienti. Il campionario dell’impresa deve essere valutato al minore tra il costo ed il presumibile valore di realizzo.

 

I costi di pubblicità devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni, a norma dell’art.2426 del Codice civile. La norma fissa un limite massimo lasciando ai redattori di bilancio la possibilità di completare l’ammortamento anche in tempi più rapidi.

 
   

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Spese di pubblicità: come vanno esposte in bilancio

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