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Si è detto che l’imballaggio normalmente è
fornito dal venditore, anche se occasionalmente si può verificare anche il
caso nel quale esso è fornito dal compratore.
Vediamo come occorre procedere contabilmente
nel momento in cui il venditore acquista gli imballaggi che
successivamente utilizza per confezionare e vendere i propri prodotti.
Supponiamo che la nostra
impresa abbia acquistato imballaggi per un valore di 100.
La fattura di acquisto
riporta i seguenti dati:
-
Prezzo degli
imballaggi: 100
-
Contributo CONAI : 4
-
IVA 20%: 20,80
·
Cerchiamo di comprendere il significato di
questi dati.
Il prezzo pattuito per gli imballaggi è pari a
100.
Il produttore di imballaggi deve addebitare in
fattura, al momento della prima cessione degli imballaggi, un contributo
detto Contributo Ambientale CONAI. (Per maggiori approfondimenti si
veda anche il Corso On Line Gratuito “Guida
agli Adempimenti CONAI”).
L'ammontare del contributo è evidenziato in
fattura distintamente per ciascuna tipologia di materiale di cui si
compongono gli imballaggi: così nel caso di cessione di imballaggi in carta
e di imballaggi in legno la fattura evidenzierà distintamente un contributo
CONAI carta e un contributo CONAI LEGNO.
Per quanto concerne l’IVA, il Contributo
Ambientale CONAI viene assoggettato ad IVA. Per quanto concerne
l’aliquota IVA applicabile, va detto che tale Contributo può essere
considerato come una prestazione accessoria alla quale si applicano le
regole contenute nell’art.13 del DPR 633/72
il quale prevede che le operazioni accessorie seguono la stessa
disciplina dell’operazione principale. Di conseguenza se l’operazione
principale, cioè la cessione dell’imballaggio è imponibile, lo è anche il
Contributo Ambientale CONAI al quale si applica la stessa aliquota prevista
per la cessione degli imballaggi.
Tornando al nostro esempio, quindi, la base
imponibile IVA è data dal prezzo degli imballaggi (100) aumentato del
Contributo Ambientale CONAI (4): pertanto sarà pari a 104.
L’IVA, calcolata con l’aliquota del 20%,
ammonta a 20,80.
L’impresa acquirente dovrà registrare tale
fattura. Essa rileverà, in Partita Doppia, il costo per l’acquisto degli
imballaggi, il costo relativo al contributo CONAI, il credito IVA e il
debito verso il fornitore.
Soffermiamoci ora, sull’esame del costo
relativo agli Imballaggi, pari a 100.
Tale costo può essere considerato in due modi
diversi:
Il costo sostenuto dall’impresa per
l’acquisto degli imballaggi deve essere considerato un costo di
esercizio quando si tratta di imballaggi destinati ad essere
usati una sola volta o consumati rapidamente. Ciò accade, in
genere, nel caso in cui si tratta di imballaggi di carta, cartone, o di
scatole, cassette e simili.
In questo caso la scrittura in Partita Doppia
sarà la seguente:
Di seguito riportiamo la scrittura in Partita
Doppia:
Il conto “Imballaggi
c/acquisti” rileva un costo che confluisce nel Conto economico
dell’impresa al nel gruppo B) Costo della produzione alla
voce 7) Costi per servizi.
Il Contributo CONAI rappresenta un costo per
l’impresa acquirente che dovrà essere rilevato, nel Conto economico nel
gruppo B) Costo della produzione alla voce 7) Costi per servizi.
Il costo sostenuto dall’impresa per
l’acquisto degli imballaggi deve essere considerato un costo
pluriennale quando si tratta di imballaggi di uso durevole,
cioè che vengono utilizzati più volte, come accade nel caso di imballaggi
dati in prestito alla clientela con la clausola “ a rendere”.

Questa scrittura si
differenzia dalla precedente in quanto gli imballaggi vengono considerati
come immobilizzazioni materiali che confluiscono nello Stato
patrimoniale nel gruppo B.II)
Immobilizzazioni materiali alla voce 4) Altri
beni
(Sulla capitalizzazione del costo degli
imballaggi si veda anche "Imballaggi -
quando il loro costo è capitalizzabile") |