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Guida agli adempimenti CONAI


 

5° Lezione

 

Calcolo del contributo ambientale

 
 

In alcuni casi l’adesione al CONAI rappresenta l’unico obbligo che incombe sul Produttore o Utilizzatore di imballaggi. In altri casi egli deve procedere anche a due ulteriori adempimenti:

  • il calcolo del contributo ambientale;
  • la dichiarazione periodica.

Del calcolo del contributo ambientale parleremo in questa lezione, mentre la prossima affronterà il tema delle dichiarazione periodica.

Il Contributo Ambientale CONAI serve a finanziare l’attività del CONAI.
Attraverso il Contributo Ambientale il CONAI ripartisce il costo della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero degli imballaggi primari, secondari e terziari tra i Produttori e gli Utilizzatori degli stessi.
I costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero degli imballaggi è ripartito tra i Produttori e gli Utilizzatori degli stessi in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale.
La misura del Contributo, quindi, varia con il variare:

  • del tipo di materiale di imballaggio;
  • della sua quantità.
  • La misura del Contributo Ambientale CONAI per l’anno in corso è la seguente:
    Acciaio 15,49 euro per tonnellata
    Alluminio 25,82 euro per tonnellata
    Carta 22,00 euro per tonnellata
    Legno 8,00 euro per tonnellata
    Plastica 195,00 euro per tonnellata
    Vetro 10,32 euro per tonnellata
     

Nel corso del 2010 sono previsti degli aumenti per taluni contributi. 

Gli aumenti previsti sono:

  • vetro - dal 1° gennaio 2010 si passerà dagli attuali 10,32 euro a tonnellata a 15,82 euro a tonnellata;

  • acciaio - dal 1° aprile 2010 si passerà dagli attuali 15,49 euro per tonnellata a 31 euro per tonnellata;

  • alluminio - dal 1° maggio 2010 si passerà dagli attuali 25,82 euro per tonnellata a 52 euro per tonnellata.

Il Contributo dovuto dai Produttori e dagli Utilizzatori di imballaggi è prelevato al momento della prima cessione sul territorio nazionale ad un Utilizzatore riportando in fattura una specifica indicazione relativa al contributo dovuto e alla tipologia del materiale di imballaggio oggetto di cessione.
Per prima cessione si intende il momento nel quale:

  • l’imballaggio finito passa dall’ultimo produttore al primo utilizzatore;
  • il materiale di imballaggio passa da un Produttore di materia prima o semilavorato ad un Autoproduttore.

Nel ciclo di vita di un imballaggio esiste una sola prima cessione, per cui, il Contributo non deve essere applicato nel caso di cessioni successive alla prima.
Il Contributo è dovuto anche nel caso in cui i materiali di imballaggio e gli imballaggi siano importati dall’estero: infatti, in questi casi, il loro utilizzo dà luogo alla formazione di rifiuti nel territorio nazionale.
Il Contributo ambientale non deve essere applicato in caso di esportazione di imballaggi, dato che, in tale ipotesi, i rifiuti saranno prodotti al di fuori del territorio nazionale.

Il Contributo Ambientale CONAI esposto in fattura è soggetto ad IVA. L’aliquota da applicare al Contributo è la stessa per gli imballaggi o i materiali di imballaggi oggetto di vendita esposti in fattura.
Nella fattura vanno indicati:

  • il peso unitario per materiale degli imballaggi forniti;
  • un’indicazione specifica del Contributo Ambientale applicato ad ogni materiale;
  • il valore totale del Contributo Ambientale.
 
   

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