In alcuni casi l’adesione al CONAI rappresenta l’unico obbligo che
incombe sul Produttore o Utilizzatore di imballaggi. In altri casi egli deve
procedere anche a due ulteriori adempimenti:
- il calcolo del contributo ambientale;
- la dichiarazione periodica.
Del calcolo del contributo ambientale parleremo in questa lezione, mentre
la prossima affronterà il tema delle dichiarazione periodica.
Il Contributo Ambientale CONAI serve a finanziare l’attività del
CONAI.
Attraverso il Contributo Ambientale il CONAI ripartisce il costo della
raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero degli imballaggi
primari, secondari e terziari tra i Produttori e gli Utilizzatori degli
stessi.
I costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero degli
imballaggi è ripartito tra i Produttori e gli Utilizzatori degli stessi in
proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di
imballaggio immessi sul mercato nazionale.
La misura del Contributo, quindi, varia con il variare:
- del tipo di materiale di imballaggio;
- della sua quantità.
- La misura del Contributo Ambientale CONAI per
l’anno in corso è la seguente:
Acciaio 15,49 euro per tonnellata
Alluminio 25,82 euro per tonnellata
Carta 22,00 euro per tonnellata
Legno 8,00 euro per tonnellata
Plastica 195,00 euro per tonnellata
Vetro 10,32 euro per tonnellata
Nel corso del 2010 sono
previsti degli aumenti per taluni contributi.
Gli aumenti previsti sono:
-
vetro - dal 1° gennaio 2010 si passerà
dagli attuali 10,32 euro a tonnellata a 15,82 euro a tonnellata;
-
acciaio - dal 1° aprile 2010 si passerà
dagli attuali 15,49 euro per tonnellata a 31 euro per tonnellata;
-
alluminio - dal 1° maggio 2010 si passerà
dagli attuali 25,82 euro per tonnellata a 52 euro per tonnellata.
Il Contributo dovuto dai Produttori e dagli Utilizzatori di
imballaggi è prelevato al momento della prima cessione sul territorio
nazionale ad un Utilizzatore riportando in fattura una specifica
indicazione relativa al contributo dovuto e alla tipologia del materiale di
imballaggio oggetto di cessione.
Per prima cessione si intende il momento nel quale:
- l’imballaggio finito passa dall’ultimo produttore al primo
utilizzatore;
- il materiale di imballaggio passa da un Produttore di materia prima o
semilavorato ad un Autoproduttore.
Nel ciclo di vita di un imballaggio esiste una sola prima cessione, per
cui, il Contributo non deve essere applicato nel caso di cessioni successive
alla prima.
Il Contributo è dovuto anche nel caso in cui i materiali di imballaggio e
gli imballaggi siano importati dall’estero: infatti, in questi casi,
il loro utilizzo dà luogo alla formazione di rifiuti nel territorio
nazionale.
Il Contributo ambientale non deve essere applicato in caso di
esportazione di imballaggi, dato che, in tale ipotesi, i rifiuti saranno
prodotti al di fuori del territorio nazionale.
Il Contributo Ambientale CONAI esposto in fattura è soggetto ad
IVA. L’aliquota da applicare al Contributo è la stessa per gli
imballaggi o i materiali di imballaggi oggetto di vendita esposti in
fattura.
Nella fattura vanno indicati:
- il peso unitario per materiale degli imballaggi forniti;
- un’indicazione specifica del Contributo Ambientale applicato ad ogni
materiale;
- il valore totale del Contributo Ambientale.