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Con l’espressione “imballaggio” si
intende tutto ciò che serve a contenere la merce e a proteggerla durante
la conservazione e il trasporto.
Gli imballaggi, possono essere sacchi,
scatole, casse, barili, ecc..
Esistono anche merci che possono essere
negoziate e trasportate alla rinfusa, cioè senza imballaggio: è il
caso del grano, del carbone, del legname, ecc..
L’imballaggio ha soprattutto la funzione di
proteggere la merce che contiene e di favorirne la consegna e il
trasporto.
Così, ad esempio, i produttori mettono in
vendita i propri prodotti confezionati in casse, in scatoloni o in bancali
che contengono un numero prefissato di pezzi.
Affinché l’imballaggio possa svolgere
efficacemente la propria funzione deve essere resistente, robusto,
maneggevole e inalterabile al contatto con le sostanze che deve contenere.
Quando la merce è venduta al consumatore
finale, l’imballaggio prende il nome di confezione e, oltre ad
assolvere le funzioni proprie di ogni imballaggio, esso deve presentare
anche dei requisiti estetici (forma, colore, ecc..) tali da
servire di richiamo per il cliente e da favorire il riconoscimento della
marca in modo da facilitare le vendite.
Nel nostro corso non ci occuperemo delle
confezioni, ma esclusivamente degli imballaggi usati dai produttori per
vendere i propri prodotti ai commercianti e di quelli usati dai grossisti
per le vendite ai dettaglianti.
L’imballaggio, il più
delle volte, è fornito dal venditore.
In questo caso il
contratto potrà prevedere che:
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l’imballaggio è
gratuito, cioè il venditore non addebita al cliente, per esso, alcun
prezzo. E’ chiaro che il venditore, nel fissare il prezzo di vendita del
prodotto, ne terrà conto;
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l’imballaggio è a
rendere, cioè esso è fornito gratuitamente dal venditore, ma esso
dovrà essere restituito dal compratore entro un certo lasso di tempo dalla
consegna della merce. In genere questa clausola è usata per imballaggi di
valore elevato o di uso durevole.
Spesso il venditore
richiede, al cliente, una cauzione che gli viene restituita al
momento della resa dell’imballaggio.
Il venditore non può fornire
l’imballaggio con la clausola “tara per merce”, cioè facendo pagare
al compratore il peso lordo della partita considerando la tara, cioè
l’imballaggio, al pari della merce. L’uso di tale clausola, nel nostro
paese, non è consentito.
Meno frequente, ma comunque possibile, è il
caso in cui l’imballaggio è fornito direttamente dal cliente. |
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