|
Il costo sostenuto dall’impresa per l’acquisto
degli imballaggi a rendere destinati a cedere la loro utilità
nell’arco di più esercizi è capitalizzabile. L’Oic16 ritiene che la
capitalizzazione sia ammissibile solamente nel caso in cui gli imballaggi a
rendere sono di ammontare rilevante.
Nel caso sussistano i requisiti per una loro
capitalizzazione essi vanno iscritti tra le immobilizzazioni materiali,
alla voce 4) “altri beni”. Tali cespiti devono essere ammortizzati
sulla base della loro vita utile. Inoltre, in bilancio, occorre
procedere ad effettuare uno stanziamento ad un apposito fondo rischi del
passivo per la parte che si prevede non verrà restituita da parte della
clientela. Lo stanziamento va determinato sulla base di elementi oggettivi e
documentabili che tengano conto dell’esperienza passata, delle condizioni
attuali e delle previsioni per il futuro. |