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Vediamo, infine, cosa accade se gli
imballaggi sono ceduti al cliente con la clausola “a rendere”.
Questa clausola, si è detto, si applica, in
genere, nel caso di imballaggi di valore elevato e di uso durevole. In
questo caso, dunque, il costo per l’acquisto dell’imballaggio da parte del
produttore è stato rilevato come costo pluriennale.
Ai fini IVA, occorre precisare che gli
imballaggi per i quali è espressamente pattuita la resa sono
esclusi dalla formazione della base imponibile come previsto dall’art.15
del DPR 633/72.
Nel caso di imballaggi a rendere si possono
verificare due ipotesi distinte:
-
il
produttore non richiede nessuna cauzione per l’imballaggio;
-
il
produttore richiede una cauzione per l’imballaggio, la cauzione
sarà restituita al cliente nel momento in cui gli imballaggi saranno
resti.
Nel primo caso, quando cioè non viene
richiesta nessuna cauzione al cliente, il fornitore potrà tenere una
traccia degli imballaggi temporaneamente ceduti ai clienti in appositi libri
elementari o con una scrittura in Partita Doppia effettuata con il
sistema dei nostri beni presso terzi del tipo:
L’importo indicato nella scrittura
rappresenta la somma dovuta dal cliente in caso di mancata restituzione
degli imballaggi.
Al momento della restituzione degli
imballaggi si compone la scrittura:

In caso, invece, di mancata restituzione
degli imballaggi si procede allo storno dell’articolo rilevato nel
sistema dei nostri beni presso terzi e si addebita al cliente l’importo
degli imballaggi. Sotto il profilo fiscale dovrà essere emessa fattura
per l’importo degli imballaggi comprensivo dell’IVA. Quindi in Partita
Doppia avremo:

Nella seconda ipotesi, cioè nel caso in cui al
cliente viene richiesta una cauzione, quest’ ultima dovrà essere
esposta in fattura. Essa non concorre alla formazione della base imponibile
IVA.
Si supponga che la fattura evidenzi i seguenti
dati:
Merci- 10.000
Cauzione per imballaggi - 1.000
IVA - 2.000
Totale fattura – 13.000
La registrazione in Partita Doppia è la
seguente:

Il conto “Cauzione per imballaggi”
rappresenta un
Al momento della restituzione degli
imballaggi si restituisce la cauzione al cliente e si compone la
scrittura:

Se, invece, gli imballaggi non vengono
restituiti dal cliente, la cauzione potrà essere trattenuta
dal fornitore e dovrà essere assoggettata ad IVA in modo autonomo.
A tal fine può essere emessa un’unica
fattura globale, relativa alle somme trattenute a titolo di
cauzione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
In Partita Doppia, poiché gli imballaggi non
restituiti si considerano venduti, occorre rilevare lo storno della
cauzione al conto “Imballaggi” e addebitare al cliente l’importo
dell’IVA. Pertanto si avrà:

Per tanto, nel caso in cui il conto “Imballaggi”
sia considerato un costo pluriennale esso accoglie:
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