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Autoconsumo - come si registra in Partita Doppia l'autoconsumo

 


 
 
 
Approfondimento aggiornato al 31.05.2010

 

Con l’espressione autoconsumo si intende la destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore o ad altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Si parla di autoconsumo anche nel caso di assegnazioni di beni fatte a favore dei soci di una società, a qualsiasi titolo.

 

L’autoconsumo è un’operazione soggetta ad IVA che deve essere documentata attraverso l’emissione di un’autofattura.

 

Il momento impositivo dell’autoconsumo equivale al momento del prelievo dei beni. 

 

La base imponibile IVA è costituta dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento dell’effettuazione dell’autoconsumo (art.13 DPR 633/72). Fino al 27.09.2009 la base imponibile IVA nell'ipotesi di autoconsumo era rappresentata dal valore normale del bene.

 

Ai fini delle imposte sui redditi l'autoconsumo può generare un ricavo o una plusvalenza o minusvalenza a seconda del tipo di bene autoconsumato. Ricavo, plusvalenza o minusvalenza sono determinati sulla base del valore normale del bene stesso.

 

L’autofattura emessa deve essere registrata nel registro delle fatture emesse.

 

Ipotizziamo il caso di un’impresa individuale nella quale il titolare preleva dal magazzino merci per 500 euro da destinare al consumo personale e familiare. La scrittura da rilevare in partita doppia è la seguente:

 

Spese di famiglia

a

Diversi

 

600

 

a

Merci c/vendite

500

 

 

a

IVA su vendite

100

 

 

 

Il conto Spese di famiglia è un conto economico. Al suo posto possiamo trovare anche il conto Spese extragestione o  Proprietario c/prelevamenti. Sono, questi, conti che accolgono una  sorta di acconto sugli utili prelevati dal proprietario.

 

Anziché utilizzare il conto “Merci c/vendite”, al fine di tenere distinto l’autoconsumo dai ricavi conseguiti a seguito di vendite a terzi, si può usare il conto Cessioni per autoconsumo o un altro conto similare da far confluire al Conto economico in sede di determinazione del reddito dell’esercizio.

 
   

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