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Con
l’espressione autoconsumo si
intende la destinazione dei beni al
consumo personale o familiare dell’imprenditore o ad altre finalità
estranee all’esercizio dell’impresa.
Si
parla di autoconsumo anche nel caso di assegnazioni
di beni fatte a favore dei soci di una società, a qualsiasi titolo.
L’autoconsumo
è un’operazione soggetta ad IVA che deve essere documentata attraverso l’emissione
di un’autofattura.
Il
momento impositivo dell’autoconsumo equivale al momento
del prelievo dei beni.
La base imponibile
IVA è costituta dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni
o di beni
simili, determinati nel momento dell’effettuazione dell’autoconsumo
(art.13 DPR 633/72). Fino al 27.09.2009 la base imponibile IVA nell'ipotesi
di autoconsumo era rappresentata dal valore normale del bene.
Ai fini delle imposte sui redditi l'autoconsumo può generare
un ricavo o una plusvalenza o minusvalenza a seconda del tipo
di bene autoconsumato. Ricavo, plusvalenza o minusvalenza sono determinati
sulla base del valore normale del bene stesso.
L’autofattura
emessa deve essere registrata nel registro delle fatture emesse.
Ipotizziamo
il caso di un’impresa individuale nella quale il titolare preleva dal
magazzino merci per 500 euro da destinare al consumo personale e familiare.
La scrittura da rilevare in partita doppia è la seguente:
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Spese
di famiglia
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a
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Diversi
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600
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a
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Merci
c/vendite
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500
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a
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IVA
su vendite
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100
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Il
conto Spese di famiglia è un
conto economico. Al suo posto possiamo trovare anche il conto Spese
extragestione o Proprietario
c/prelevamenti. Sono, questi, conti che accolgono una
sorta di acconto sugli utili prelevati dal proprietario.
Anziché
utilizzare il conto “Merci c/vendite”, al fine di tenere distinto l’autoconsumo
dai ricavi conseguiti a seguito di vendite a terzi, si può usare il conto Cessioni
per autoconsumo o un altro conto similare da far confluire al Conto
economico in sede di determinazione del reddito dell’esercizio. |