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Nel nostro ordinamento giuridico sono previste
due categorie di società:
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le società di persone;
-
le società di capitali.
Le società di persone (società in nome
collettivo, società in accomandita semplice) sono costituite, in genere, da
un numero limitato di soci i quali assumono (salvo alcune eccezioni) una
responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali.
Le società di capitali (società per
azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità
limitata) sono caratterizzate, invece, dalla responsabilità dei soci
per le obbligazioni sociali limitata alle sole quote di capitale
sottoscritte (salvo alcune limitate eccezioni).
Le norme giuridiche non richiedono un
capitale minimo per la costituzione di una società di persone:
ciò trova la sua giustificazione proprio nella responsabilità illimitata dei
soci che, nel caso in cui la società non sia in grado di adempiere gli
impegni assunti, rispondono col proprio patrimonio personale.
Viceversa, nelle società di capitali,
il capitale sociale rappresenta la sola garanzia per i terzi data la
responsabilità limitata dei soci alle sole quote di capitale sottoscritto.
Per questa ragione la legge richiede, per la costituzione della società,
l’esistenza di un capitale minimo.
Esso varia con il variare del tipo di società
di capitali:
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