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Approfondimenti

 
 
Conferimento di prestazione d'opera - Il conferimento di prestazioni d'opera nelle SRL

 


 
 
 

Approfondimento del 07.06.2008

 

La materia dei conferimenti nella Srl è disciplinata dagli artt.2464 – 2466.

 

Il primo comma dell’art. 2464 fissa il principio generale secondo il quale il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale. Obiettivo di tale disposizione è quella di tutelare i terzi che, nella srl, trovano la propria garanzia esclusivamente nel capitale della società poiché i soci hanno una responsabilità limitata per le obbligazioni sociali, salvo quanto previsto per le società unipersonali.

 

Il secondo comma dello stesso articolo fissa il principio secondo il quale possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. L’obiettivo di tale norma è quello di tutelare l’autonomia dei soci.

 

Il terzo comma dello stesso articolo prevede che, se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Ciò deve fare intendere che il conferimento può non essere effettuato in denaro: condizione sufficiente a tal fine è l’indicazione nell’atto costitutivo della natura dello stesso.

Soffermiamoci sul significato del secondo comma di tale norma. Possono essere conferiti, nella Srl, tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, quindi possono formare oggetto di conferimento i diritti di godimento, i marchi, i diritti di brevetto. Ma possono formare oggetto di conferimento anche la prestazione d’opera o di servizi da parte del socio.

Lo stabilisce il sesto comma dello stesso articolo laddove prevede che il conferimento della prestazione d’opera o di servizi da parte del socio, sia assistita da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio nei confronti della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società

 
   

Gli altri approfondimenti sull'argomento:

Costituzione di SRL - scritture in partita doppia

Costituzione di una società in nome collettivo


 

 

 

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