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La materia dei conferimenti nella
Srl è disciplinata dagli artt.2464 – 2466.
Il primo comma dell’art. 2464 fissa il
principio generale secondo il quale il valore dei conferimenti non può
essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.
Obiettivo di tale disposizione è quella di tutelare i terzi
che, nella srl, trovano la propria garanzia esclusivamente nel capitale
della società poiché i soci hanno una responsabilità limitata per le
obbligazioni sociali, salvo quanto previsto per le società unipersonali.
Il secondo comma dello stesso articolo fissa
il principio secondo il quale possono essere conferiti tutti gli elementi
dell’attivo suscettibili di valutazione economica. L’obiettivo di tale
norma è quello di tutelare l’autonomia dei soci.
Il
terzo comma dello stesso articolo prevede che, se nell'atto costitutivo
non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Ciò
deve fare intendere che il conferimento può non essere effettuato in denaro:
condizione sufficiente a tal fine è l’indicazione nell’atto costitutivo
della natura dello stesso.
Soffermiamoci sul significato del secondo
comma di tale norma. Possono essere conferiti, nella Srl, tutti gli elementi
dell’attivo suscettibili di valutazione economica, quindi possono formare
oggetto di conferimento i diritti di godimento, i marchi, i diritti di
brevetto. Ma possono formare oggetto di conferimento anche la prestazione
d’opera o di servizi da parte del socio.
Lo stabilisce il sesto comma dello stesso
articolo laddove prevede che il conferimento della prestazione d’opera o di
servizi da parte del socio, sia assistita da una polizza di assicurazione o
da una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore
ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio nei confronti della
società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la
fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo
di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società |