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Come è noto le obbligazioni sono titoli
di credito emessi da una società. Il possessore del titolo di credito ha
diritto alla restituzione del capitale alla scadenza e al pagamento di un
interesse.
L’emissione di un prestito obbligazionario
come forma di finanziamento è tipica delle società per azioni e delle
società in accomandita per azioni, alle quali le norme giuridiche,
hanno sempre riconosciuto la possibilità di emettere tale tipo di titoli.
Tuttavia, la riforma del diritto societario ha
esteso anche alle società a responsabilità limita la possibilità di
ricorrere a tale forma di finanziamento prima preclusa. Infatti, l’articolo
2483 del Codice civile, recita espressamente “Se l'atto costitutivo lo
prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l'atto
costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori
determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie
per la decisione. I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono
essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a
vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva
circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della
solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali ovvero soci della società medesima. La decisione
di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del
rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle
imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei
possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e
modalità. Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a
particolari categorie di società e alle riserve di attività.".
Innanzitutto va fatta una precisazione: mentre
tutte le S.p.a e le S.a.p.a. possono emettere prestiti obbligazionari, tale
possibilità è riconosciuta alle Srl solamente se ciò è espressamente
previsto dall’atto costitutivo.
Nelle Spa e nelle Sapa l’emissione dei
prestiti obbligazionari convertibili avviane a seguito di una deliberazione
dell’assemblea straordinaria. Tuttavia lo statuto può delegare tale facoltà
agli amministratori a condizione che la delega sia sempre limitata ad un
ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data di
iscrizione della società nel registro delle imprese.
Invece, per quanto riguarda l’emissione delle
obbligazioni ordinarie, essa compete normalmente agli amministratori, a meno
che lo statuto non preveda diversamente.
Nelle Srl, la decisione di emettere il
prestito potrà competere agli amministratori della società o all’assemblea
dei soci, a seconda di quanto stabilito nell’atto costitutivo e in base
al quorum in esso fissato.
Una profonda differenza esiste tra le
obbligazioni emesse dalle Spa e dalle Sapa rispetto a quelle emesse dalla
Srl, per ciò che concerne i sottoscrittori di tali titoli.
Mentre nelle Spa e nelle Sapa, il legislatore
non stabilisce delle particolari di soggetti che possono sottoscrivere le
obbligazioni e, pertanto, esse possono essere sottoscritte da banche, da
altri investitori professionali, ma anche da risparmiatori privati, le
obbligazioni delle Srl possono essere sottoscritte solamente da
investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle
leggi speciali: è il caso, ad esempio, delle banche. Tali soggetti possono,
dopo la sottoscrizione iniziale, trasferire i titoli di debito sia a favore
di altri investitori professionali, chea favore dei soci della società
emittente, oppure a favore di risparmiatori privati. In quest’ultimo caso,
però, essi rispondono della solvibilità della società emittente. E’
evidente come la norma voglia tutelare quest’ultima categoria di soggetti.
Esaminiamo ora qual è il limite massimo di
obbligazioni che può essere emesso.
Per le Spa e le Sapa il Codice civile
stabilisce che la società può emettere obbligazioni per una somma
complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva
legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
Tale limite può essere superato se:
·
-
le obbligazioni emesse
in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori
professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali;
-
l'emissione di
obbligazioni è garantita da ipoteca di primo grado su immobili di
proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili
medesimi;
-
l'emissione delle
obbligazioni è effettuata da società le cui azioni sono quotate in mercati
regolamentati, limitatamente alle obbligazioni quotate negli stessi o in
altri mercati regolamentati.
Quando ricorrono
particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può
essere autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere
obbligazioni per un importo superiore a quanto previsto dalla legge.
Nelle Srl, invece, il legislatore non
ha fissato un limite quantitativo massimo per l’emissione dei titoli
di debito.
Chiaramente un limite potrebbe essere previsto
nell’atto costitutivo, ma non necessariamente esso dovrà essere quello
previsto dal legislatore per le altre società di capitali.
La tutela degli interessi comuni degli
obbligazioni è attribuita, nelle Spa e nelle Sapa, all’assemblea degli
obbligazioni a cui spettano dei compiti ben precisi: la nomina e la
revoca del rappresentante comune, le delibere relative alle modificazioni
delle condizioni del prestito, le proposte di amministrazione controllata e
di concordato della società, la costituzione di un fondo per le spese
necessarie per la tutela dei comuni interessi e il relativo rendiconto,
altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.
La costituzione di tale organo non è prevista,
invece, nelle Srl. Tuttavia il legislatore non ha neppure espressamente
escluso tale possibilità. Questo significa che saranno gli obbligazionisti
stessi a decidere se costituire tale organo o meno.
Di seguito riportiamo una tabella nella quale
sintetizziamo le principali differenze tra obbligazioni emesse da Spa e
Sapa e titoli di debito emessi da Srl.
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Spa/ Sapa |
Srl |
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Obbligazioni convertibili: assemblea
straordinaria (lo statuto può delegare tale compito agli amministratori)
Obbligazioni ordinarie: amministratori (lo
statuto può prevedere diversamente)
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Amministratori o assemblea a seconda di quanto
prevede l’atto costitutivo |
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Prima sottoscrizione: solo investitori
professionali
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Nessun limite |
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Nessun organismo previsto obbligatoriamente dal
Codice civile |
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