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Per orario normale di lavoro s’intende
il numero di ore di lavoro che, normalmente, i lavoratori subordinati devono
prestare a favore del datore di lavoro nell’arco della giornata lavorativa o
della settimana.
Di norma, l’orario di lavoro è fissato in
40 ore settimanali di lavoro effettivo. Va precisato,
però, che i contratti collettivi possono stabilire anche un orario inferiore
rispetto alle 40 ore settimanali. La differenza tra l’orario normale di
lavoro fissato dal contratto collettivo e le 40 ore settimanali, viene
spesso considerato come lavoro supplementare.
Si parla di lavoro effettivo per
intendere quello in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di
lavoro con prestazione fattiva, continuativa ed assidua.
Non rientrano nel calcolo del lavoro
effettivo:
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i riposi intermedi;
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le soste di lavoro. Per la
precisione, non rientrano nella nozione di lavoro effettivo le soste di
durata non inferiore a 10 minuti e non superiore a 2 ore,,
comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro,
quando durante tali soste non è richiesta al dipendente alcuna
prestazione;
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il tempo impiegato per recarsi sul posto
di lavoro. A tale proposito va osservato che, secondo la Cassazione
(sentenza n.5359 del 10/04/2001) il tempo necessario per recarsi sul posto
di lavoro non rientra nell’orario effettivo di lavoro. Invece,
il tempo necessario per raggiungere il
luogo di lavoro entra a far parte del lavoro effettivo se esso è
funzionale rispetto alla prestazione (sentenza della Cassazione n. 13804
del 09/12/1999): questa ipotesi si verifica, ad esempio, nel caso in cui
il dipendente ha l’obbligo di recarsi presso la sede dell’azienda e,
successivamente, viene inviato in altre località dove deve svolgere la
propria attività lavorativa.
I contratti collettivi o gli accordi aziendali
possono ricomprendere tali periodi nel lavoro effettivo.
Le norme relative all’orario di lavoro non
trovano applicazione per talune figure di lavoratori subordinati che
possono determinare in modo autonomo il loro orario di lavoro. E’ il caso,
ad esempio, del personale addetto ai lavori domestici, dei
lavoratori a domicilio, dei dirigenti.
L’orario normale di lavoro, per i
lavoratori minori, è inferiore rispetto a quello applicabile per i
dipendenti maggiori di età. Per la precisione l’orario di lavoro dei minori
di 15 anni, liberi dagli obblighi
scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
Invece, nel caso di minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni, l’orario
normale di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. |
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