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Il periodo di prova ha lo scopo di
appurare se, il lavoratore, ha quelle capacità richieste per lo
svolgimento delle mansioni per le quali è stato assunto. Ma il periodo
di prova è utile anche al lavoratore per valutare la convenienza effettiva
all’instaurazione del rapporto di lavoro (ad esempio tipo e quantità di
lavoro richiesto, condizioni di lavoro, ecc..).
Il periodo di prova può essere previsto, sia
nel caso di contratto a tempo determinato che, nell'ipotesi di contratto a
tempo indeterminato e per qualsiasi qualifica (dall'apprendista al
dirigente). Tuttavia perché si possa avere un periodo di prova esso deve
risultare per iscritto, da un atto stipulato prima dell'inizio del
rapporto di lavoro o da una clausola apposta al contratto di lavoro
sempre prima dell’inizio del rapporto.
Tale clausola,
secondo l’opinione prevalente, configura l’ipotesi di
contratto sottoposto a condizione risolutiva o sospensiva.
Tale atto dovrà stabilire la durata del
periodo, durata che in ogni caso non potrà essere superiore al
massimo stabilito dal contratto collettivo di settore in base alla
qualifica, categoria o livello.
I periodi d'interruzione o d'assenza
dal lavoro non possono computarsi come prova. In queste ipotesi quindi
la prova s'intende sospesa. Per cui il periodo di prova va computato
facendo riferimento al periodo d'effettiva prestazione di lavoro.
Il periodo di prova non può essere
prorogato sempre che ciò non sia previsto dal contratto collettivo di
settore e risulti da atto scritto.
Dal punto di vista economico, al lavoratore in
prova spetta lo stesso trattamento previsto per i lavoratori assunti in
modo definitivo.
Il rapporto di lavoro può essere sciolto in
qualsiasi momento durante il periodo di prova, su iniziativa di entrambe
le parti. Non è necessario indicare i motivi dello scioglimento, né è dovuto
il preavviso o l'indennità per mancato preavviso. Sono solo dovute le
retribuzioni maturate fino al momento dello scioglimento del contratto.
Se al termine del periodo di prova, nessuna
delle parti ha optato per il suo scioglimento, il contratto s'intende
confermato alle stesse condizioni pattuite all'inizio del periodo di prova.
In caso di conferma il periodo di prova si computa nell'anzianità del
dipendente. |