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Nel caso di immobilizzazioni cedute nel
corso dell’anno, come vanno calcolate le quote di ammortamento
fiscalmente deducibili dal reddito d’impresa.
A tale proposito occorre rilevare che
l’Amministrazione finanziaria si è espressa nel corso del tempo con pareri
piuttosto differenti.
Secondo la C.M. 98 del 2000 nel caso di beni
ceduti prima della chiusura dell'esercizio essi non devono essere
ammortizzati in quanto il loro residuo costo fiscale concorre al calcolo
della plusvalenza o minusvalenza.
Successivamente, con la
risoluzione n. 41/E
del 12 febbraio 2002, l’Agenzia delle entrate ha ammesso la possibilità per
l’impresa di decidere se dedurre la quota di ammortamento calcolata
pro rata temporis relativa alla frazione d’esercizio anteriore alla
cessione o dismissione dei cespiti o non dedurla. La scelta sarebbe rimessa
all’imprenditore con la necessità di rispettare come unica condizione che il
criterio prescelto sia applicato a tutti i cespiti ceduti o dimessi.
Lo stesso principio è stato affermato dalla
C.M. 9 del 21/03/1980 e dalla
C.M.320/E del 30/03/1997 anche se queste
ultime esaminavano in modo particolare il caso di cessioni di beni
nell’ambito delle operazioni di conferimento.
Si ricorda che, in caso di eliminazione di
beni materiali non ancora completamente ammortizzati dal complesso
produttivo, il costo non ammortizzato è ammesso in deduzione (Art.102
TUIR). |