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Per il contratto di comodato d’uso gratuito
non è obbligatoria la forma scritta neppure quando
oggetto del contratto sono beni immobili.
Pertanto, se il contratto viene redatto tra le
parti, verbalmente non è dovuta l’imposta di registro. Esiste,
tuttavia, una eccezione a tale regola: essa è data dall’ipotesi che il
contratto di comodato in questione sia enunciato in altri atti. In questa
ipotesi il contratto è soggetto ad imposta di registro.
In caso di contratto scritto occorre
fare una distinzione in base al tipo di bene che forma oggetto del
contratto.
Se il contratto ha per oggetto beni
immobili, esso deve essere registrato in termine fisso ed è soggetto ad
imposta di registro.
Se, invece, il contratto ha per oggetto
beni mobili l’obbligo di registrazione in termine fisso sussiste
solamente se il contratto è redatto sotto forma di scrittura privata a
firme autenticate o per atto pubblico, nel qual caso è dovuta l’imposta
di registro. Qualora, invece, il contratto è redatto sotto forma di
scrittura privata a firme non autenticate, la registrazione è obbligatoria
solamente in caso d’uso: ed è solamente in questo caso che scatta
l’obbligo di pagare l’imposta di registro.
In tutti i casi nei quali l’imposta di
registro è dovuta essa si applica in misura fissa. Attualmente tale
misura è di 168 euro.
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