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Il Fondo per contenzioso fiscale è un
fondo rischi che l’impresa può creare allorquando si trova coinvolta in un
procedimento di natura fiscale.
Nel caso in cui si prevedono tempi lunghi per
la conclusione della lite e l’impresa teme di soccombere, può ritenere
opportuno ripartire il costo da sopportare per l’eventuale sentenza
sfavorevole a suo carico costituendo un apposito fondo e imputando
all’esercizio il relativo componente negativo di reddito secondo il
principio di competenza.
Al momento della costituzione del fondo,
la scrittura da redigere è la seguente:
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Imposte e tasse
esercizi precedenti |
a |
Fondo per
contenzioso fiscale |
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10.000 |
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Le Imposte e tasse relative ad esercizi
precedenti rappresentano un onere straordinario da indicare in bilancio
alla voce
E – Proventi e oneri straordinari
21) oneri (con separata indicazione delle
imposte di esercizi precedenti)
Il fondo per contenzioso fiscale va
indicato in bilancio alla voce
B – Fondi per rischi ed oneri
2) fondi per imposte anche differite
Nell’ipotesi in cui il contenzioso si risolve
a sfavore dell’impresa, il fondo viene utilizzato rilevando il
sorgere del debito tributario con la seguente scrittura:
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Fondo per
contenzioso fiscale |
a |
Debiti tributari |
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10.000 |
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I debiti tributari figurano in bilancio
alla voce
D – Debiti
12) debiti tributari
Si rileverà quindi, il pagamento del debito.
E’ possibile che il processo tributario
termini con l’obbligo, per l’impresa, di pagare un importo superiore
rispetto a quello accantonato. In questo caso la scrittura da
redigere diventa:
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Diversi |
a |
Debiti tributari |
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12.000 |
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Fondo per
contenzioso fiscale |
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10.000 |
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Imposte e tasse
esercizi precedenti |
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2.000 |
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Qualora, invece, il processo tributario si
conclude con una sentenza favorevole all’azienda, si dovrà procedere ad
estinguere il fondo e a rilevare una sopravvenienza attiva, nel modo
seguente:
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Fondo per
contenzioso fiscale |
a |
Sopravvenienza
attiva |
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10.000 |
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La
sopravvenienza attiva deve essere rilevata in bilancio alla voce:
E – Proventi e oneri straordinari
20)
proventi
Sotto il profilo fiscale, le imposte e tasse
relative a precedenti esercizi risultano indeducibili, mentre l’eventuale
sopravvenienza attiva non concorre alla formazione del reddito imponibile.
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