Titoli
iscritti tra le immobilizzazioni |
Viene
aggiunta la regola che le immobilizzazioni rappresentate da titoli
sono rilevate in bilancio al costo ammortizzato quando tale
criterio è applicabile.
Le imprese che redigono il bilancio
in forma abbreviata hanno la facoltà di effettuare la valutazione
al costo. |
Costi di
sviluppo |
In precedenza
andavano ammortizzati in un periodo non superiore a 5 anni.
Ora dovranno essere ammortizzati
secondo la loro vita utile. Solamente in casi eccezionali, nei
quali non è possibile stimare la loro vita utile, dovranno essere
ammortizzati in un periodo non superiore a 5 anni.
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Avviamento |
In precedenza
doveva essere ammortizzato in un periodo non superiore a 5
anni.
Ora dovrà essere ammortizzato
secondo la sua vita utile. Solamente in casi eccezionali, nei quali
non è possibile stimarne la vita utile, potrà essere ammortizzato in un periodo
non superiore a 10 anni.
Rimane la possibilità di
ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di
durata superiore, purché esso non superi la durata per la sua
utilizzazione e ne sia data adeguata motivazione nella Nota
integrativa.
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Disaggio su prestiti |
In precedenza
andava iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio
per il periodo di durata del prestito.
Ora dovrà essere rilevato secondo il
criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale.
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Aggio su
prestiti |
In precedenza
non vi era alcuna esplicita previsione circa il criterio di
valutazione da adottare.
Ora si applicherà la stessa regola
prevista per il disaggio su prestiti.
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Crediti |
In precedenza
andavano valutati al presumibile valore di realizzazione.
Ora viene introdotta la valutazione
al costo ammortizzato tenuto conto del fattore temporale
e del valore di presumibile realizzo.
Le imprese che redigono il bilancio
in forma abbreviata hanno la facoltà di effettuare la valutazione
al valore di presumibile
realizzo.
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Debiti |
In precedenza
non vi era alcuna esplicita previsione circa il criterio di
valutazione da adottare.
Ora dovranno essere valutati al costo
ammortizzato tenuto conto del fattore temporale.
Le imprese che redigono il bilancio
in forma abbreviata hanno la facoltà di effettuare la valutazione
al valore nominale.
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Poste in
valuta
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In precedenza
erano previsti i seguenti criteri:
- immobilizzazioni materiali ed
immateriali, partecipazioni e titoli iscritti tra le
immobilizzazioni finanziarie che andavano iscritte in
bilancio al tasso di cambio al momento dell'acquisto o a
quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio in caso di
riduzione durevole;
- altre attività e passività
che andavano iscritte in bilancio in base al tasso di cambio a
pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i
relativi utili e perdite su cambi dovevano essere imputati al
conto economico, mentre l'eventuale utile netto andava accantonato
in apposita riserva.
Ora la norma distingue le poste
in:
- monetarie;
- non monetarie.
Per quelle monetarie valgono
le stesse regole di valutazione previste in precedenza per le
attività e le passività diverse dalle immobilizzazioni.
Per le poste non monetarie è
prevista la valutazione esclusivamente in base al cambio al momento
dell'acquisto.
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Strumenti
finanziari derivati |
Viene
inserita una specifica previsione per tali beni, in precedenza non
previsti. Essi andranno valutati al fair value.
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Attrezzature
industriali e commerciali
Materie prime, sussidiarie e di
consumo
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Anche se
costantemente rinnovate, complessivamente di scarsa importanza in
rapporto all'attivo di bilancio, senza variazioni sensibili nella loro
entità, nel valore e nella composizione non potranno più
essere iscritte nell'attivo ad un valore costante.
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