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La determinazione dell’IVA da versare (o
eventualmente di quella a credito) è determinata, di norma, come differenza
tra l’IVA sulle vendite e sulle prestazioni di servizi e l’IVA sugli
acquisti:
IVA sulle vendite e sulle prestazioni di
servizi
- IVA sugli acquisti
= IVA a debito o a credito
(si veda a tale proposito “Liquidazioni
periodiche IVA – aspetti fiscali” – appro_48.htm)
Tuttavia esistono alcune categorie di
contribuenti che calcolano l’IVA da versare all’erario attraverso un
procedimento particolare che prende il nome di ventilazione dei
corrispettivi.
QUALI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO
ADOTTARE LA VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI?
I soggetti che esercitano il commercio al
minuto dei seguenti articoli:
-
prodotti alimentari e dietetici;
-
articoli tessili, vestiario e
calzature;
-
prodotti farmaceutici e per l’igiene
della persona.
SE IL SOGGETTO EFFETTUA ANCHE IL
COMMERCIO DI ALTRI PRODOTTI?
Nel caso di commercianti al minuto che, oltre
al commercio dei prodotti sopra detti, trattino anche altri prodotti,
la ventilazione può essere applicata se l’ammontare degli acquisti e
delle importazioni relative a prodotti diversi non supera il 50%
del totale degli acquisti.
Esempio:
un commerciante vende sia prodotti per
l’igiene della persona (ammessi alla ventilazione) che prodotti per l’igiene
della casa.
Il totale degli acquisti effettuati nel
corso dell’anno ammonta a 700.000 euro. Di questi 380.000 sono acquisti per
l’igiene della persona. Quindi, poiché gli acquisti di prodotti ammessi alla
ventilazione supera il 50% del totale degli acquisti, essa è applicabile.
SE IL SOGGETTO EFFETTUA ANCHE VENDITA DI
PRODOTTI CON EMISSIONE DI FATTURA?
Affinché la ventilazione possa essere
utilizzata dal commerciante al minuto è necessario che le vendite con
emissione di fattura non superino il 20% dei corrispettivi totali.
Dal calcolo sono escluse le fatture emesse relative alla
vendita di beni strumentali e di immobili.
Esempio:
I esempio - un commerciante, nel corso
dell’anno ha effettuato vendite di beni per 100.000 euro di cui 30.000 con
emissione di fattura. Egli non può applicare la ventilazione in quanto le
vendite con emissione di fattura superano il 20% del totale dei
corrispettivi.
II esempio - un commerciante, nel corso
dell’anno ha effettuato vendite di beni per 100.000 euro di cui 30.000 con
emissione di fattura. Tra le fatture emesse vi è anche la fattura per la
vendita di un cespite di 13.000 euro. Egli può applicare la ventilazione
in quanto le vendite con emissione di fatture, diverse da quelle relative a
beni strumentali, ammontano a 17.000, quindi non superano il 20% del totale
dei corrispettivi.
Affinché si possa applicare la ventilazione,
le due condizioni appena viste (acquisti di merci diverse da quelle cui si
applica la ventilazione non superiore al 50% del totale e vendite con
emissione di fatture non superiore al 20% del totale dei corrispettivi)
devono ricorrere entrambe.
COSA ACCADE SE NON SUSSISTONO PIU’ LE
CONDIZIONI PER APPLICARE LA VENTILAZIONE?
Il contribuente non può continuare ad
applicare la ventilazione a partire dall’anno successivo a quello nel
quale uno dei limiti appena visti viene superato.
IN COSA CONSISTE LA
VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI?
I soggetti ammessi alla ventilazione,
registrano i corrispettivi giornalieri delle vendite nel modo seguente:
-
per le vendite effettuate senza emissione
di fattura, il corrispettivo giornaliero viene registrato in un’unica
colonna del registro dei corrispettivi senza distinzione di
aliquota;
-
per le vendite effettuate con emissione
di fattura, quest’ultima deve essere registrata separatamente
dai restanti corrispettivi e distintamente per aliquota.
Esempio:
un commerciante, nel corso della giornata,
ha effettuato le seguenti vendite:
-
prodotti soggetti ad aliquota del 10 e
del 20%, ceduti con emissione di scontrino fiscale per un ammontare
complessivo, comprensivo di IVA , di 20.000 euro;
-
prodotti soggetti ad aliquota del 10%,
ceduti con emissione di fattura per un ammontare di 1.000 euro + IVA.
Egli registrerà:
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200.. |
Descrizione |
Corrispettivi comprensivi di IVA |
Corrispettivi con emissione di fattura |
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Imponibile |
IVA 10% |
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… |
Corrispettivi del giorno |
20.000 |
1.000 |
100 |
Le fatture di acquisto e le bolle
doganali relative ai beni destinati alla rivendita vengono registrare
nel registro degli acquisti, come di consueto, distintamente per aliquota e
separatamente dalle fatture e dalle bolle relative all’acquisto di beni non
destinati alla rivendita (beni strumentali). |