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L’imprenditore, come pure l’artista o il
professionista, che effettua sua operazioni imponibili che operazioni esenti
è tenuto ad effettuare la liquidazione IVA applicando la regola del
pro-rata.
Nelle liquidazioni periodiche IVA,
poiché il soggetto passivo non conosce l’importo delle operazioni imponibili
e di quelle esenti relative all’anno e, quindi, non può calcolare l’esatta
percentuale di detraibilità, applica la percentuale di detribilità
relativa all’anno precedente.
A fine anno, egli è in grado di calcolare
l’esatta percentuale di detraibilità sulla base dei dati disponibili e di
conseguenza andrà a rettificare i calcoli effettuati nelle liquidazioni
periodiche, portando in conguaglio eventuali differenze di imposta in
sede di dichiarazione annuale.
Per coloro che iniziano l’attività nel
corso dell’anno, nelle liquidazioni periodiche va applica una
percentuale determinata presuntivamente. In dichiarazione si procederà ad
effettuare l’eventuale conguaglio.
Qualora l’impresa o il professionista,
effettua nel corso dell’esercizio operazioni esenti, mentre nell’esercizio
precedente aveva effettuato solo operazioni imponibili, le liquidazioni
periodiche sono effettuate considerando l’IVA su acquisti interamente
detraibile salvo, poi, la necessità di effettuare il conguaglio a fine
esercizio.
Se, invece, il soggetto passivo non effettua
operazioni esenti nell’esercizio in corso, mentre nell’esercizio precedente
aveva effettuato anche operazioni esenti, si applica sia in sede di
liquidazioni periodiche che in via definitiva la totale detraibilità
dell’IVA sugli acquisti.
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