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Pro-rata e liquidazioni periodiche - Quale percentuale di detraibilità occorre applicare

 


 
 
 
Approfondimento del 14.09.2007

 

L’imprenditore, come pure l’artista o il professionista, che effettua sua operazioni imponibili che operazioni esenti è tenuto ad effettuare la liquidazione IVA applicando la regola del pro-rata.

 

Nelle liquidazioni periodiche IVA, poiché il soggetto passivo non conosce l’importo delle operazioni imponibili e di quelle esenti relative all’anno e, quindi, non può calcolare l’esatta percentuale di detraibilità, applica la percentuale di detribilità relativa all’anno precedente.

A fine anno, egli è in grado di calcolare l’esatta percentuale di detraibilità sulla base dei dati disponibili e di conseguenza andrà a rettificare i calcoli effettuati nelle liquidazioni periodiche, portando in conguaglio eventuali differenze di imposta in sede di dichiarazione annuale.

 

Per coloro che iniziano l’attività nel corso dell’anno, nelle liquidazioni periodiche va applica una percentuale determinata presuntivamente. In dichiarazione si procederà ad effettuare l’eventuale conguaglio.

 

Qualora l’impresa o il professionista, effettua nel corso dell’esercizio operazioni esenti, mentre nell’esercizio precedente aveva effettuato solo operazioni imponibili, le liquidazioni periodiche sono effettuate considerando l’IVA su acquisti interamente detraibile salvo, poi, la necessità di effettuare il conguaglio a fine esercizio.

 

Se, invece, il soggetto passivo non effettua operazioni esenti nell’esercizio in corso, mentre nell’esercizio precedente aveva effettuato anche operazioni esenti, si applica sia in sede di liquidazioni periodiche che in via definitiva la totale detraibilità dell’IVA sugli acquisti.

 

 
   

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Il calcolo del pro-rata


 
   

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