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La finanziaria 2008 è intervenuta a modificare
il regime IVA relativo alle spese telefoniche.
Vediamo, di seguito, le regole precedenti alla
finanziaria 2008 e quelle attuali.
PRIMA DELLA FINANZIARIA 2008
Nel caso di telefoni fissi, l’IVA
relativa all’acquisto o all’importazione di impianti telefonici, ai costi di
gestione o di manutenzione era interamente detraibile.
Per i cellulari, invece, si applicava
la regola che l’IVA relativa all’acquisto, all’importazione, alle
prestazioni di servizi e alle spese di gestione, era detraibile al 50%,
sempre che si trattasse di apparecchiature soggette alla tassa sulle
concessioni governative.
Questa limitazione non si applicava agli
impianti di telefonia dei veicoli usati per il trasporto di merci da parte
delle imprese di autotrasporto, limitatamente ad un solo impianto per
ciascun veicolo.
DOPO LA FINANZIARIA 2008
Con la finanziaria 2008, nulla è variato per
quanto riguarda i telefoni fissi: l’IVA relativa all’acquisto o
all’importazione di impianti telefonici, ai costi di gestione o di
manutenzione continua ad essere interamente detraibile.
Le regole cambiano, invece, per quanto
riguarda i cellulari dato che l’IVA relativa all’acquisto,
all’importazione, alle prestazioni di servizi e alle spese di gestione, è
detraibile in base al principio di inerenza, ovvero se e nella misura in
cui i cellulari sono effettivamente impiegati nell’attività propria
dell’impresa o della professione.
Riportiamo di seguito una tabella di confronto
tra la normativa precedente al 31/12/2007 e quella successiva:
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Imprese e professionisti |
Imprese di autotrasporto |
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Fino al 31/12/2007 |
Dal
01/01/2008 |
Fino al 31/12/2007 |
Dal
01/01/2008 |
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Telefonia fissa |
100% |
100% |
100% |
100% |
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Cellulari |
50% |
In base all’inerenza |
100% |
In base all’inerenza |
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