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Le
spese per l’acquisto di ricariche telefoniche o schede
prepagate connesse all’uso dei telefoni cellulari utilizzati
nello svolgimento dell’attività professionale sono deducibili
nella misura dell’80% dal reddito del professionista a condizione
che esse siano inerenti all’attività ed effettivamente
documentate.
E’
questo il parere dell’Agenzia delle Entrate espresso nella circolare
47/E del 18/06/2008.
Infatti,
il comma 3-bis dell’art.54 del TUIR,
stabilisce che “le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad
apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’art.1 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003,
n.259, sono deducibili nella misura dell’80%”.
Il
codice delle comunicazioni, nella parte alla quale fa rinvio la norma
fiscale in esame, riguarda “i servizi forniti a pagamento, consistenti
elusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i
servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva….”
Il
tenore della disposizione comprende tutti i servizi concernenti le diverse
tipologie di linee di collegamento telefoniche, includendo sia quelle per la
telefonia fissa che mobile.
Dato
il tenore della norma si devono ritenere deducibili, nella misura
dell’80%, le spese sostenute per l’acquisto delle ricariche telefoniche
ovvero delle schede prepagate trattandosi di costi relativi all’impiego di
servizi telefonici.
Tuttavia
affinché la deducibilità sia ammessa è necessario che i costi siano inerenti
l’attività artistica o professionale svolta e sia possibile la tracciabilità
della spesa che deve essere stata effettivamente sostenuta
dal contribuente con la possibilità di conoscere le modalità di pagamento
utilizzate.
La
circolare non fornisce indicazioni più approfondite in merito alle concrete
modalità di documentazione della spesa.
In
precedenza, la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate del Veneto,
con parere prot.907-34177/2004, aveva espresso opinione favorevole in merito
alla deducibilità di tali costi dal reddito di lavoro autonomo a condizione
che fossero inerenti alla attività professionale, debitamente documentati
ed effettivamente sostenuti.
Nell’istanza
il contribuente prospettava la seguente situazione: ricariche effettuate
presso sportello bancomat o tramite collegamento internet home banking con
rilascio di ricevuta in occasione dell’avvenuta ricarica e del
relativo addebito sul c/c bancario intestato al contribuente e con
evidenziazione del numero di cellulare per il quale viene effettuata la
ricarica.
Data
l’esistenza di una norma similare in materia di reddito d’impresa, si può
ritenere che anche in quest’ultimo ambito siano deducibili le
spese per l’acquisto di ricariche telefoniche o schede prepagate. |