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In merito ad immobili detenuti allo scopo
di percepire canoni di locazione l’Agenzia delle entrate ha chiarito
che:
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nel caso in cui l’immobile locato non è
strumentale per natura, esso non può essere considerato strumentale e
per tanto non possono essere dedotte le quote di ammortamento del
bene e nessun altro componente negativo relativo allo stesso. In questa
ipotesi l’immobile deve concorre alla formazione del reddito d’impresa in
base alla rendita catastale;
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nel caso in cui l’immobile locato è
strumentale per natura, lo stesso dovrà essere ammortizzato. In
questo caso devono essere applicati i coefficienti di ammortamento
stabiliti per il settore di attività dell’impresa locatrice a prescindere
dall’effettivo utilizzo dello stesso da parte del possessore o dalla sua
eventuale locazione a terzi. La strumentalità per natura ha carattere
oggettivo: di conseguenza gli immobili che hanno questa caratteristica
sono da considerare comunque strumenti all’attività dell’impresa anche se
si tratta di immobili non impiegati nel ciclo produttivo dell’impresa.
Pertanto, gli stessi, debbano essere ammortizzati con i coefficienti
propri del possessore (R.M. 56/E del 09/04/2004).
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