Le
disposizioni adottate in ambito comunitario saranno recepite
nell'ordinamento nazionale con un decreto legislativo
Novità
in arrivo, a partire dal 1° gennaio 2010, nei rapporti transfrontalieri.
L'articolo 7 della "legge Iva" (Dpr
633/1972) è destinato ad
accogliere le modifiche necessarie per recepire la direttiva comunitaria n.
8 del 12 febbraio 2008, che modificando la precedente n. 112 del 28 novembre
2006, ha fissato nuovi criteri territoriali di tassazione ai fini Iva delle
prestazioni di servizio, in considerazione delle trasformazioni intervenute
in relazione al volume e alla struttura del commercio dei servizi.
Per
l'applicazione dell'imposta, risulta di particolare rilevanza stabilire il
luogo dove la prestazione è stata svolta, salvo individuare un criterio
sostitutivo laddove sia necessario.
La direttiva 8/2008 premette innanzi tutto quale dovrebbe essere il
principio generale ispiratore della normativa relativa all'individuazione
del luogo di tassazione, ovvero "il luogo di imposizione dovrebbe
essere di norma il luogo in cui avviene il consumo effettivo".
Tuttavia, l'applicazione di tale principio comporterebbe l'introduzione di
alcune deroghe "per ragioni sia politiche sia amministrative".
In
tal senso, la prima deroga introdotta è costituita dal principio secondo il
quale, per le prestazioni di servizi erogate verso soggetti passivi, il
luogo della tassazione è costituito da quello in cui è stabilito il
destinatario (punto 4 dei considerando).
In relazione a tale principio, va segnalata, inoltre, la rilevante
innovazione secondo la quale "i soggetti passivi cui sono
ascrivibili anche attività non imponibili dovrebbero essere considerati
soggetti passivi per tutti i servizi ad essi resi".
Ciò vuol dire che, per esempio, le prestazioni verso un ente non
commerciale dovrebbero essere considerate in ogni caso come effettuate verso
un soggetto passivo.
Va
anche rilevato che l'ultimo periodo del punto 4) dei considerando
sottolinea come tale assunto non dovrebbe essere esteso "alle
prestazioni di servizi ricevute da un soggetto passivo per il proprio uso
personale o per quello dei suoi dipendenti".
Per le prestazioni verso soggetti privati, il principio generale dovrebbe
essere quello secondo cui il luogo di tassazione "è il luogo in cui
il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica"
(punto 5 dei considerando).
Effettuata la premessa generale, relativa ai principi a cui la normativa
dovrebbe ispirarsi, la direttiva individua ulteriori e più particolari
criteri di tassazione.
Tuttavia, prima di tale individuazione, vengono stabiliti dei fondamentali
principi in relazione al concetto di soggetto passivo:
-
il
soggetto passivo che effettua operazioni non rilevanti, in quanto non
considerate cessione di beni o prestazioni di servizi imponibili, "è
considerato soggetto passivo riguardo a tutte le prestazioni che gli
sono rese"
-
la
persona giuridica che non è soggetto passivo, ma è identificata ai
fini Iva, è comunque considerata soggetto passivo.
Fatta
questa premessa, l'attuale modificato articolo 44 della direttiva
2006/112/Ce, per le prestazioni verso soggetti passivi, stabilisce quanto
segue:
-
il
luogo delle prestazioni rese a un soggetto passivo è quello in cui il
medesimo ha fissato la sede della propria attività economica
-
se
i servizi sono effettuati verso una stabile organizzazione del soggetto
passivo situata in un luogo diverso da quello in cui lo stesso ha
fissato la sede dell'attività economica, il luogo delle prestazioni è
quello dove è posta la stabile organizzazione
-
in
assenza dell'individuazione di una sede relativa all'attività economica
o di una stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi
è il luogo del domicilio o della residenza abituale del soggetto
passivo destinatario dei servizi.
Ricordiamo
che, secondo la VI direttiva 77/388 Cee (articolo 9, n. 1), per stabile
organizzazione deve intendersi "un centro di attività stabile".
Ciò vuol dire che vi deve essere l'impiego sia di risorse umane quanto di
risorse materiali. Pertanto, non è sufficiente la presenza nel territorio
di soli impianti come presupposto per l'applicazione del tributo.
Ha
affermato, infatti, la Corte di giustizia europea nella sentenza del 17/7/97
(procedimento C-190/95) che, "affinché un centro di attività possa
essere qualificato come stabile, è necessario che presenti un grado
sufficiente di permanenza e una struttura idonea, sul piano del corredo
umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le prestazioni di
servizio considerate".
Viceversa, l'articolo 45 modificato prende in considerazione le prestazioni
di servizi rese verso soggetti che non operano nell'esercizio di impresa,
arte e professione. A tal proposito, viene stabilito che:
-
il
luogo delle prestazioni rese a soggetti privati è individuato nella
sede dell'attività economica del prestatore
-
se
però la prestazione è fornita da una stabile organizzazione, posta in
un luogo diverso da quello in cui ha sede l'attività economica, come
luogo della prestazione viene individuato quello in cui è situata la
stabile organizzazione
-
in
assenza dell'individuazione di una sede relativa all'attività economica
o di una stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi
è il luogo del domicilio o della residenza abituale del prestatore.
Gli
articoli 44 e 45 stabiliscono, pertanto, il luogo di tassazione delle
prestazioni di servizi "generiche" a seconda se il committente è
soggetto passivo o meno; i modificati articoli successivi stabiliscono,
invece, criteri particolari per alcune "specifiche" prestazioni,
sintetizzati nella tabella che segue.
|
Articolo
|
Tipologia
di prestazione
|
Committente
|
Luogo
di tassazione
|
|
47
|
Servizi relativi
a beni immobili(1)
|
|
Il luogo in cui
è situato il bene
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48
|
Trasporto
passeggeri
|
Non soggetto
passivo
|
Il luogo dove si
effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse
|
|
49
|
Trasporto di beni
extracomunitario
|
Non soggetto
passivo
|
Il luogo dove si
effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse
|
|
50
|
Trasporto di beni
comunitario(2)
|
Non soggetto
passivo
|
Il luogo di
partenza del trasporto
|
|
53
|
Servizi
culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi
ed affini, servizi accessori ai trasporti, fiere ed esposizioni(3)
|
Soggetto passivo
e non soggetto passivo
|
Il luogo in cui
le attività si svolgono materialmente
|
|
54
|
Attività
accessorie ai trasporti (carico, scarico, movimentazione ecc.)
|
Non soggetto
passivo
|
Il luogo in cui
le attività si svolgono materialmente
|
|
54
|
Perizie e lavori
relativi a beni mobili materiali
|
Non soggetto
passivo
|
Il luogo in cui
le attività si svolgono materialmente
|
|
55
|
Servizi di
ristorazione e di catering, diversi da quelli effettuati a
bordo di navi, di aerei e di treni, nel percorso del viaggio
intracomunitario di passeggeri
|
Soggetto passivo
e non soggetto passivo
|
Il luogo in cui
le prestazioni sono materialmente eseguite
|
|
57
|
Servizi di
ristorazione e di catering, effettuati a bordo di navi, di
aerei e di treni, nel percorso del viaggio intracomunitario di
passeggeri
|
Soggetto passivo
e non soggetto passivo
|
Il luogo di
partenza del trasporto di passeggeri(4)
|
|
56
|
Noleggio a breve
termine di mezzi di trasporto(5)
|
Soggetto passivo
e non soggetto passivo
|
Il luogo in cui
il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del
destinatario
|
|
58
|
Prestazioni di
servizi elettronici rese da un soggetto passivo extracomunitario
|
Non soggetto
passivo
|
Il luogo in cui
il committente non soggetto passivo è stabilito, domiciliato o
abitualmente residente
|
|
59
|
Cessioni e
concessioni di diritti d'autore, brevetti, licenze, marchi di
fabbrica e di commercio, prestazioni pubblicitarie, consulenze di
ingegneri, avvocati, periti contabili, elaborazione di dati e
fornitura d'informazioni, obbligo di astenersi da una attività
professionale, operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative(6),
messa a disposizione di personale, locazione di un bene mobile(7),
fornitura dell'accesso a sistemi di distribuzione di gas ed energia
elettrica, servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione,
servizi prestati per via elettronica
|
Non soggetto
passivo extracomunitario
|
Il luogo in cui
detta persona è stabilita, domiciliata o abitualmente residente.
|
NOTE:
1) Comprende le prestazioni di periti, agenti
immobiliari, fornitura di alloggio nel settore alberghiero o simili (campi
di vacanze, terreni per il campeggio), concessione di diritti di
utilizzazione di un bene immobile, preparazione e coordinamento di lavori
edili, prestazioni degli architetti eccetera.
2) "È considerato trasporto intracomunitario di
beni il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di
arrivo sono situati nei territori di due Stati membri diversi. Luogo di
partenza è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei
beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui
si trovano i beni e luogo di arrivo è il luogo in cui il trasporto
dei beni si conclude effettivamente" (articolo 51, direttiva 2008/8).
3) Sono compresi i servizi prestati dall'organizzatore
delle attività.
4) Si considera parte di un trasporto di passeggeri
effettuata all'interno della Comunità la parte di trasporto
effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il
luogo di arrivo del trasporto di passeggeri (articolo 57, direttiva
2008/8).
"Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri": il
primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità,
eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità.
"Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri": l'ultimo
punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella
Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità.
Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato
come un trasporto distinto.
5) Per "noleggio a breve termine" si
intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un
periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti,
non superiore a novanta giorni (articolo 56, direttiva 2008/8).
6) Escluse le locazioni di casseforti.
7) Esclusi i mezzi di trasporto.
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