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L’IVA
si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o
nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque
effettuate”.
Soffermiamoci
sull’esame del presupposto territoriale, ovvero cerchiamo di capire
cosa si intende per operazioni effettuate nel territorio dello Stato.
Per
territorio dello Stato s'intende il territorio della Repubblica italiana,
con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque
italiane del lago di Lugano.
Quindi
non sono soggette ad IVA le esportazioni per la mancanza del
requisito della territorialità.
Per
verificare se è presente o meno, nel caso concreto, il presupposto della
territorialità occorre distinguere tra:
;
cessione
di beni mobili ;
prestazione
di servizi .
Nel
caso di cessione di beni immobili (terreni, fabbricati, ecc..)
rilevante ai fini della territorialità è il luogo dove si trova il bene.
Pertanto
la cessione si considera effettuata nel territorio dello Stato se il bene è
situato nel territorio dello Stato. Quindi, in questo caso non si tiene
conto della residenza delle parti tra le quali avviene lo scambio.
Esempio:
se un’impresa francese vende un edificio situato sul territorio italiano
applica comunque l’IVA.
In
caso di cessione di beni mobili (abbigliamento, generi alimentari,
macchinari, ecc..) la cessione si considera effettuata nel territorio dello
Stato se si tratta di beni nazionali, comunitari o in temporanea
importazione. Per temporanea importazione s'intende l'introduzione, nel
territorio dello Stato, di beni provenienti dall'estero e destinati ad
essere riesportati senza lavorazione.
Per
le prestazioni di servizi vale la regola generale che esse si
considerano effettuate nel territorio dello Stato se sono eseguite da
soggetti che hanno in Italia il proprio domicilio.
Questa
regola generale presenta alcune eccezioni che riguardano servizi di natura
particolare (servizi di telecomunicazione, locazione anche finanziaria di
mezzi di trasporto, servizi relativi a beni immobili, ecc..).
Per
le persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui la persona
ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Per
le società, il domicilio coincide con la sede legale.
Le
esportazioni non sono soggette ad IVA per mancanza del presupposto
della territorialità. |