In
attesa del Dlgs che recepisca le norme comunitarie, prime istruzioni
operative in una circolare dell'Agenzia
Prestazioni di servizi tassate nel Paese di stabilimento del cliente
anziché nel Paese del prestatore.
È la principale novità, applicabile dal 2010, a seguito delle modifiche
apportate alla "direttiva Iva" (direttiva n. 2006/112/Ce del 28
novembre 2006) dalla "direttiva Servizi" (direttiva n. 2008/8/Ce
del 12 febbraio 2008).
In attesa dell'approvazione del decreto legislativo che recepisce
nell'ordinamento nazionale le norme comunitarie, l'Agenzia delle Entrate,
con la circolare
n. 58/E del 31 dicembre, ha fornito le prime indicazioni per una
corretta applicazione delle nuove regole a partire dal 1° gennaio 2010.
Luogo di tassazione dei servizi
Cambia, quindi, la regola generale per la territorialità Iva delle
prestazioni di servizi rese a soggetti passivi. Si passa dal criterio di
tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore a quello di tassazione
nel Paese del cliente.
Per i servizi resi a consumatori privati resta invece confermata la
tassazione nel Paese del prestatore.
Deroghe
Alla regola generale, tuttavia, per alcune tipologie di servizi, sono
previste deroghe:
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alcune
già esistenti, che comportano l'applicazione degli stessi criteri sia
per le prestazioni rese a soggetti passivi sia a committenti privati
(servizi relativi a immobili; servizi culturali, artistici, sportivi,
scientifici, educativi, ricreativi e simili; trasporto passeggeri)
-
altre,
nuove, sia per le prestazioni rese a soggetti passivi sia a privati
consumatori (ristorazione, catering, locazione a breve termine dei
mezzi di trasporto)
-
altre
ancora, già vigenti, per prestazioni rese a privati consumatori
(intermediazione; trasporto di beni; beni mobili materiali;
telecomunicazione, teleradiodiffusione, servizi resi tramite mezzi
elettronici)
-
nuova
regola particolare, infine, per la locazione a lungo termine di mezzi
di trasporto resa a privati consumatori.
Soggetti passivi
Viene ampliata la definizione di soggetto passivo ai fini della tassazione
delle prestazioni di servizi. Dal 2010, infatti, sono considerati tali
anche gli enti, soggetti passivi, che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, nonché gli
enti che non svolgono alcuna attività commerciale ma che sono comunque
titolari di numero di partita Iva, avendo effettuato acquisti
intracomunitari per un ammontare superiore a 10mila euro.
Reverse charge
Viene introdotto in maniera generalizzata il principio dell'inversione
contabile, in base al quale il committente nazionale, soggetto passivo,
deve provvedere a tutti gli adempimenti relativi all'applicazione
dell'imposta riguardo alle prestazioni di servizio ricevute da un soggetto
passivo non residente e territorialmente rilevanti in Italia.
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