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Vediamo,
di seguito, qual è il trattamento ai fini delle imposte dirette
dell’autoconsumo di beni.
A
tale riguardo occorre distinguere tra:
Esaminiamo
si seguito l’ipotesi di autoconsumo di beni destinati alla vendita o
all’impiego nella produzione che rappresenta uno dei casi più
ricorrenti.
Con
l’espressione “beni normalmente destinati alla vendita o
all’impiego nella produzione” abbiamo voluto intendere i
seguenti beni:
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azioni
o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al
capitale di società ed
enti soggetti ad IRES, strumenti finanziari similari alle azioni
emessi da società o enti soggetti all’IRES, obbligazioni e altri
titoli in serie o di massa diversi dai precedenti, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie anche se non rientrano
tra i beni al cui scambio è
diretta l’attività dell’impresa.
L’autoconsumo
di questi beni genera un ricavo che viene determinato in base al valore
normale del bene stesso (art.85 TUIR).
Il
valore normale è dato dal prezzo o corrispettivo mediamente
praticato per i beni della stessa specie o similari in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel
luogo in cui i beni sono stati acquistati e, in mancanza, nel tempo e nel
luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa
riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del
soggetto che ha fornito i beni e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini
delle camere di commercio, tenendo conto degli sconti d’uso.
Per
i beni soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti
in vigore (art.9 TUIR).
Per
i titoli, nella determinazione del valore normale, si deve tenere
conto di regole particolari (art.9 TUIR).
Il
valore normale delle azioni, delle obbligazioni e degli altri
titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri è
costituito dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.
Il
valore normale delle altre azioni, delle quote di società non
azionarie e dei titoli o quote di partecipazione al capitale di enti
diversi dalle società è determinato in proporzione al valore del
patrimonio netto della società o ente.
Se
tali titoli si riferiscono a società o enti di nuova costituzione il
valore normale è determinato in proporzione all’ammontare complessivo
dei conferimenti.
Il
valore normale delle obbligazioni e degli altri titoli diversi
da quelli indicati in precedenza va determinato comparativamente al
valore normale dei titoli aventi caratteristiche analoghe negoziati
in mercati regolamentati italiani o esterni e, in mancanza, in base ad
altri elementi determinabili in modo obiettivo.
Facciamo
alcuni esempi.
Esempio
1:
il
commerciante all’ingrosso di calzature preleva dal magazzino alcune paia
di scarpe per il suo consumo personale e familiare.
L’operazione
genera un ricavo pari al valore normale dei beni autoconsumati che può
essere determinato facendo riferimento ai listini applicati dal soggetto che
ha fornito il bene.
Esempio
2:
Un
impresa individuale svolge come attività la produzione di computer che
assembla comprando i relativi componenti.
L’imprenditore
preleva dal magazzino una scheda madre per esigenze personali.
L’operazione genera un ricavo pari al valore normale del bene che può
essere determinato facendo riferimento ai listini applicati dal soggetto che
ha fornito il bene.
Esempio
3:
Un’impresa
individuale industriale ha in portafoglio
delle azioni quotate in borsa che non costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, cioè non sono iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni
finanziarie.
L’imprenditore
decide di prelevare le azioni per finalità personali.
Nonostante
esse non rappresentano beni destinati alla vendita, l’operazione genera
comunque un ricavo per l’impresa pari al valore normale delle azioni che
deve essere determinato come media aritmetica dei prezzi del titolo rilevati nell’ultimo
mese.
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