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Gli autoveicoli di proprietà dei soci dati
in uso alla società cooperative, alla compagnia, alla carovana, non sono
ammortizzabili secondo quanto previsto dalla R.M.1160 del 03/08/1977.
Riportiamo di seguito, quanto previsto dalla
suddetta risoluzione.
R.M.1160/1977
Sintesi: Si forniscono chiarimenti in
merito alla disciplina fiscale applicabile nei confronti delle società
cooperative di lavoro, delle carovane, compagnie, gruppi ecc. che esercitano
l’attività di trasporto utilizzando autoveicoli di proprietà dei soci in
base a contratti di affitto o di concessione in uso gratuito.
Testo: Con istanza in data 1 dicembre 1975, le Federazioni in oggetto
indicate hanno fatto presente che alcuni organismi economici loro associati
e cioè società cooperative di lavoro, carovane, compagnie, gruppi, ecc., per
l’esercizio della loro attività di trasporto di persone e di cose utilizzano
autoveicoli di proprietà dei soci e che tale utilizzazione avviene a volte
in base ad un contratto di affitto il cui canone viene stabilito in
relazione ad un piano di ammortamento del costo di acquisto degli
autoveicoli, altre volte in dipendenza di una concessione in uso gratuito
degli autoveicoli stessi con l’obbligo per gli organismi economici di
corrispondere ai soci, alla scadenza della concessione, una somma pari alla
differenza tra il valore degli autoveicoli al momento della consegna ed il
valore degli stessi al momento della riconsegna.
In relazione a quanto sopra le Federazioni di cui trattasi hanno espresso il
parere per cui, nel caso di utilizzazione degli autoveicoli in base a
regolare contratto di affitto, il relativo canone rappresenta per gli
organismi economici un "costo relativo all’acquisizione dei servizi" a norma
dell’art. 56 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e pertanto deducibile
dall’ammontare dei ricavi lordi conseguiti, mentre per i singoli soci,
invece, detto canone costituisce reddito derivante da attività non
esercitata abitualmente - come previsto dal secondo c. dell’art.77 del
citato D.P.R. n.597 - che partecipa alla formazione del reddito complessivo
dei soci stessi al netto delle spese specificatamente inerenti alla sua
produzione, come la tassa di circolazione, la tassa di concessione per la
licenza di trasporto di merci o di persone, i premi di assicurazione e le
quote di ammortamento del costo dell’autoveicolo.
Nel secondo caso invece, e cioè quando l’utilizzazione degli autoveicoli
avviene gratuitamente, le predette Federazioni ritengono che agli organismi
debba essere consentito di portare in detrazione dai propri ricavi le quote
di ammortamento degli autoveicoli, nei limiti previsti dal secondo c.dell’art.
68 del D.P.R. n. 597, perché sia loro consentito di far fronte all’obbligo
del pagamento ai soci dell’indennizzo per la perdita di valore subita dagli
autoveicoli in dipendenza dell’uso da parte degli organismi stessi.
Tanto premesso, dette Federazioni chiedono di conoscere al riguardo il
parere della scrivente.
In merito, alla luce di quanto è dato desumere dagli elementi riferiti, può
concordarsi con la tesi secondo la quale il canone di affitto mentre
rappresenta un costo per gli organismi economici, deducibile dall’ammontare
dei ricavi, per i singoli soci, invece, costituisce reddito di cui al citato
art. 77 - secondo c. - del D.P.R. n. 597 che concorre alla formazione del
reddito complessivo dei soci stessi al netto delle spese inerenti alla sua
produzione ad eccezione però delle quote di ammortamento degli autoveicoli,
trattandosi di concessioni in uso fatte al di fuori dell’impresa.
Analogamente non può ammettersi alcun ammortamento da parte dei terzi usuari
degli autoveicoli mancando, in essi, un diritto reale su tali beni
strumentali la cui utilizzazione rileva solo per l’onere, quando sussiste,
rappresentato dal canone di locazione deducibile del reddito di impresa del
locatario, mentre, ovviamente, non può spiegare effetto alcuno, per mancanza
di costi, quando si tratti di autoveicoli ricevuti in uso gratuito.
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